È in dirittura in consiglio dei ministri il decreto di recepimento della V direttiva
Dovranno pubblicare le sanzioni irrogate agli iscritti
di Luciano De Angelis

Dottori commercialisti, avvocati, notai e consulenti del lavoro dovranno monitorare i propri iscritti pubblicando annualmente le sanzioni antiriciclaggio a cui i professionisti sono stati sottoposti dalle autorità competenti. Tale pubblicazione riguarderà anche le sanzioni disciplinari adottate dall’ordine nei confronti dei propri iscritti e le segnalazioni di operazioni sospette da effettuate dai professionisti. È quanto si legge nella bozza del decreto (in dirittura in consiglio dei ministri) correttivo del dlgs 231/2007 finalizzato da un lato al recepimento della direttiva 2018/843 (V direttiva antiriciclaggio) e dall’altro ad integrare quanto contestato dall’Ue all’Italia con la procedura di infrazione n. 2019/2042 per il non completo recepimento della IV direttiva (Dir. Ue 2015/849).

Le nuove previsioni in capo agli Ordini
Ampliando le attuali previsioni di cui dall’art. 5, comma 7, del dlgs 231/2007, ove è disposto che entro il 30 marzo di ogni anno gli organismi di autoregolamentazione debbano fornire al Comitato di sicurezza finanziaria i dati statistici e le informazioni sulle attività svolte, nell’anno solare precedente, nonché dall’art. 14, comma 2, dello stesso decreto, che richiede, agli stessi di fornire dati quantitativi e statistici anche in merito al numero dei soggetti vigilati , il decreto correttivo richiede ora agli organismi di autoregolamentazione ulteriori dati sui relativi iscritti.
Agli Ordini viene richiesto entro il 30 maggio di ogni anno (in relazione agli eventi dell’anno antecedente) di pubblicare (dopo averne dato comunicazione al Comitato di sicurezza finanziaria), una relazione annuale contenente:
a) il numero dei decreti sanzionatori e delle altre misure sanzionatorie, suddivisi per tipologia di infrazione, adottati dalle competenti autorità, nei confronti dei rispettivi iscritti, nell’anno solare precedente;
b) il numero di segnalazioni di operazioni sospette ricevute dall’organismo di autoregolamentazione, per il successivo inoltro alla Uif;
c) il numero e la tipologia di misure disciplinari, adottate nei confronti dei rispettivi iscritti (ai sensi del comma 3 e dell’articolo 66, comma 1), a fronte di violazioni gravi, ripetute, sistematiche ovvero plurime degli obblighi stabiliti dal presente decreto in materia di controlli interni, di adeguata verifica della clientela, di conservazione e di segnalazione di operazioni sospette.

Le presumibili difficoltà operative
Le novità che potrebbero essere introdotte in merito agli organi di autoregolamentazione derivano dal pedissequo recepimento dell’art. 1, punto 22 della direttiva 843/2018 (V direttiva) che modifica l’art. 34 della direttiva 849/2015 (IV direttiva). Tale recepimento provocherà probabilmente non poche difficoltà agli ordini dal momento che il dato relativo ai decreti sanzionatori irrogati dal Mef (anche eventualmente attraverso le ragionerie territoriali) a seguito di contestazioni della Gdf sugli iscritti agli albi risulta difficilmente conoscibile dagli organismi di autoregolamentazione.
Desta altresì una qualche perplessità che i soggetti di cui all’art. 3, comma 4, lett b) (periti , consulenti e altri soggetti che in maniera professionale, rendono servizi in materia di contabilità e tributi, come ad esempio tributaristi, i centri elaborazioni dati, Caf, revisori persone fisiche non iscritti in albi ecc.) pur essendo assoggettati agli adempimenti antiriciclaggio seguendo la norma primaria, (nel presupposto che la stessa sia direttamente applicabile) continueranno a non essere tenuti ad attenersi a specifiche regole tecniche e ad essere esclusi da un qualsiasi monitoraggio.
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