di Pietro Alessio Palumbo
La Commissione europea ha prodotto la proposta di direttiva del parlamento europeo e del consiglio in tema di Whistleblowing in data 23 aprile 2018. La proposta intende garantire in tutti gli Stati membri medesima protezione per chi segnala violazioni in materia di appalti pubblici, servizi finanziari, riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo, sicurezza dei prodotti, sicurezza dei trasporti, tutela ambientale, sicurezza nucleare, sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali, salute pubblica, protezione dei consumatori, tutela della vita privata, protezione dei dati e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, concorrenza, norme su imposte sulle società. Gli Stati membri dovranno considerare le disposizioni della direttiva quadro come «norme minime» e «uniformi» per tutta l’Unione, a cui dovrà seguire recepimento nei singoli Paesi. La nuova normativa si applicherà sia alle imprese private che alle amministrazioni pubbliche, compresi regioni e comuni con più di 10 mila abitanti. Gli strumenti di tutela dovranno contenere:
1. canali di comunicazione chiari, all’interno e all’esterno dell’ente, che garantiscano segretezza;
2. un sistema di comunicazione articolato su 3 livelli:
a) canali di comunicazione interna;
b) segnalazioni alle autorità, nel caso in cui i canali interni non funzionino;
c) divulgazione al pubblico/ai mezzi di comunicazione, qualora, dopo la segnalazione, non si intervenga in maniera adeguata attraverso altri canali oppure in caso di pericolo imminente o manifesto per il pubblico interesse;
3. obblighi di risposta per le amministrazioni e le imprese, che dovranno fornire un riscontro e dar seguito alle segnalazioni entro tre mesi in caso di ricorso ai canali di comunicazione interna;
4. prevenzione delle ritorsioni e protezione efficace. Qualunque forma di ritorsione sarà vietata e sanzionata. Il whistleblower che subirà ritorsioni dovrà avere accesso ad assistenza gratuita. L’onere della prova sarà invertito, spettando alla persona o all’organizzazione oggetto della segnalazione dimostrare che non sta mettendo in atto alcuna ritorsione nei confronti del whistleblower;
5. misure di salvaguardia. La proposta contiene garanzie volte a scoraggiare segnalazioni in malafede e a prevenire danni d’immagine ingiustificati.

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