di Antonio Ciccia Messia
Tre anni per chiedere il danno da vacanza rovinata e reciprocità su variazione costi carburanti e tasse. Il catalogo delle tutele per il consumatore-viaggiatore si arricchisce con le disposizioni del decreto legislativo n. 62/2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 06/06/2018, in vigore dal prossimo 1° luglio che attua la direttiva (Ue) 2015/2302, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati. Nel ventaglio dei diritti troviamo: maggiori informazioni precontrattuali, disponibilità delle informazioni e attenzione all’assistenza del turista quando è già in loco.
Il mercato del turismo è cambiato e la legislazione deve adattarsi a Internet, quale principale canale di distribuzione sia dei tradizionali pacchetti preconfezionati, sia, molto più spesso, di quelli personalizzati. La direttiva e il decreto cercano di stare al passo con i tempi.
Ma vediamo di mappare il nuovo statuto del viaggiatore.

Informazioni. Il futuro turista deve essere informato e l’organizzatore del viaggio deve far sapere i dettagli del viaggio e del contratto.
Il decreto definisce ex novo gli obblighi di informazione e il contenuto del contratto di pacchetto turistico: hanno valore vincolante per le parti contraenti.
Il provvedimento elenca le informazioni che sia l’organizzatore sia il venditore sono tenuti a fornire al viaggiatore prima della stipula del contratto. Al decreto è allegata una copiosa modulistica, che precisa nel dettaglio il quadro informativo che deve essere sottoposto al viaggiatore.
Le informazioni devono essere fornite in forma chiara e precisa e, se scritte, devono essere facilmente leggibili. L’avvertenza è sempre la stessa: meglio dedicare un po’ di tempo a leggere clausole e codicilli, anche se di regola si preferisce dedicarsi ad altro. Il professionista deve anche indicare gli estremi delle polizze di assicurazione a tutela del viaggiatore.
Le informazioni formano parte integrante del contratto e non possono essere modificate. Ogni eventuale modifica va comunicata prima della conclusione del contratto e il viaggiatore non è tenuto al pagamento di eventuali costi o spese non comunicati.

Contratti. Il decreto precisa che i contratti di vendita di pacchetto turistico sono formulati in un linguaggio semplice e chiaro e, se in forma scritta, leggibile.
Anche qui non sempre è facile conciliare il «giuridichese» con la comprensibilità, e ci saranno sempre questioni che daranno adito a discussioni tra legali in caso di contenzioso.
L’importante è che la sostanza della prestazione sia esattamente descritta: se un’escursione è prevista o è esclusa non può essere in dubbio.
Si ammette, poi, l’eccezione della forma non scritta del contratto, in considerazione anche della diffusione di contratti stipulati online, sebbene copia del contratto debba essere sempre consegnata su supporto durevole al viaggiatore.

Modifiche al contratto. Il viaggiatore può cedere il contratto, con preavviso dato almeno 7 giorni prima dell’inizio del pacchetto, ad altro soggetto idoneo: in tal caso entrambi sono obbligati in solido al pagamento del prezzo. Niente panico se non si può partire. Se si trova un sostituto non ci sono problemi o discussioni.

Aumenti. Sono un tasto dolente. Spendere di più non fa mai piacere, anche quando si è più tolleranti, considerato che l’obiettivo è staccare la spina.
Il decreto legislativo in commento limita le ipotesi di aumento del prezzo del contratto ai casi espressamente previsti, dovuti a variazioni dei prezzi del carburante, tasse, diritti, tassi di cambio pertinenti al pacchetto, previa comunicazione almeno venti giorni prima dell’inizio del pacchetto.
Qualora l’aumento del prezzo superi l’8% del prezzo pattuito, il viaggiatore può recedere dal contratto senza corrispondere le relative spese, eccetto le spese amministrative.

Riduzioni. Vale il principio di reciprocità: se l’organizzatore si riserva il diritto di aumentare il prezzo, il viaggiatore ha diritto a una riduzione di prezzo se si verifica una diminuzione dei costi pertinenti.

Modifiche unilaterali. L’organizzatore ha un po’ di margini di manovra e ha la possibilità, che, però, deve essere prevista dal contratto, di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali diverse dal prezzo ove siano di scarsa importanza.
Se le modifiche proposte siano significative o non possano essere soddisfatte specifiche richieste del viaggiatore o, ancora, in caso di aumento del prezzo oltre la soglia dell’8%, il viaggiatore può recedere dal contratto senza corrispondere le relative spese, fatta eccezione sempre per le spese amministrative. Nel caso di recesso l’organizzatore potrà proporre un pacchetto sostitutivo.

Recesso del viaggiatore. Il viaggiatore ha comunque diritto di recesso in ogni momento prima dell’inizio dell’esecuzione del pacchetto, dietro rimborso all’organizzatore delle spese sostenute, adeguate e giustificabili, del cui ammontare quest’ultimo fornisce motivazione al viaggiatore che ne faccia richiesta. Possono essere pattuite spese standard di recesso, calcolate in base al momento di recesso dal contratto e ai risparmi di costo attesi e agli introiti previsti che derivano dalla riallocazione dei servizi turistici.
Il viaggiatore ha anche diritto al recesso senza spese anche in caso di accadimenti straordinari sul luogo di destinazione, relativi per esempio alla salute pubblica, alle condizioni di sicurezza, a calamità naturali che abbiano colpito le mete prescelte.
Infine, se il contratto è stipulato fuori da locali commerciali, il viaggiatore ha diritto di recesso nei quattordici giorni successivi.

Danni equamente ripartiti

Ognuno paga il suo: il danno da vacanza rovinata è ripartito tra venditore e organizzatore. Anche se la sostanza non cambia. L’occasione irripetibile (tramonto a Santorini o aurora boreale) ormai perdura va indennizzata.
A soppesare le varie situazioni ci pensa il decreto legislativo 62/2018, che si occupa anche delle situazioni di crisi del rapporto.

Vacanza rovinata. Il decreto si occupa della figura di «danno da vacanza rovinata», studiata da fiumi di sentenze.
Si tratta della lesione alla sfera dinamico-relazionale del soggetto coinvolto.
Ormai il diritto al risarcimento del danno morale, dovuto alla delusione ed allo stress subiti a causa del disservizio, è ampiamente ammesso dalla Corte di cassazione. Nelle pronunce si legge che il «danno da vacanza rovinata» è conseguenza dell’inadempimento o della cattiva esecuzione delle prestazioni pattuite.
In questi casi si può chiedere e ottenere un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità dell’occasione perduta.
Il decreto specifica l’imputazione delle rispettive responsabilità in capo all’organizzatore e al venditore in funzione della diversa natura giuridica del contratto di pacchetto turistico e del contratto di intermediazione di viaggio.
Nella nuova formulazione, infatti, si specifica che il viaggiatore può chiedere all’organizzatore o al venditore, secondo la responsabilità derivante dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato, come detto sopra, al tempo di vacanza inutilmente trascorso e all’irripetibilità dell’occasione perduta.
È aggiunta la previsione di un unico termine triennale di prescrizione a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza.
Inoltre la risarcibilità del danno da vacanza rovinata è riconosciuta anche dalla giurisprudenza della Corte di giustizia europea. Nel settore dei viaggi turistici si segnalano spesso danni diversi da quelli fisici la giurisprudenza europea da atto che tutti gli ordinamenti giuridici moderni riconoscono un’importanza sempre maggiore alle vacanze.

Esecuzione. Se capitano problemi, il viaggiatore non può starsene inerte e deve adoperarsi per evitare conseguenze più gravi e dare la possibilità all’organizzatore di metterci una pezza. Sono previsti, infatti, termini per la comunicazione da parte del viaggiatore di eventuali difetti di conformità rilevati durante l’esecuzione del pacchetto, avuto riguardo alle specifiche circostanze del caso.
Se si trova un accomodamento, con buon senso e disponibilità reciproca, non si litiga.

Riduzioni di prezzo. Sono previste a favore del viaggiatore in presenza di difetti di conformità.

Danni. Non sono consentite limitazioni dell’obbligazione risarcitoria per danni alla persona. Il contratto di pacchetto turistico può, invece, prevedere la limitazione del risarcimento dovuto dall’organizzatore, salvo che per i danni alla persona o quelli causati intenzionalmente o per colpa, purché tale limitazione non sia inferiore al triplo del prezzo totale del pacchetto. Il decreto indica un termine di prescrizione in due anni, mentre il diritto al risarcimento dei danni alla persona si prescrive di norma in tre anni a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza. Infine l’organizzatore può comunque avvalersi di eventuali limitazioni al risarcimento dei danni previste a favore del fornitore di servizi turistici da convenzioni internazionali.

Punti di contatto. Il viaggiatore, anche a vacanza iniziata, non deve dannarsi per mettersi in contatto con l’organizzatore. Il decreto prevede le forme di comunicazione di cui può avvalersi il viaggiatore nei confronti del venditore o dell’organizzatore. Basta contattare il venditore e sarà quest’ultimo obbligato a passare parola all’organizzazione.
Si possono usare messaggi, richieste o reclami relativi all’esecuzione del pacchetto direttamente al venditore, il quale, a sua volta, dovrà inoltrare tempestivamente tali comunicazioni all’organizzatore.
L’intermediazione del venditore vale anche per le comunicazioni delicate, da cui dipendono effetti giuridici. In particolare, e questo è un vantaggio per il viaggiatore, ai fini del computo dei termini di prescrizione, la data in cui il venditore riceve le comunicazioni è considerata data di ricezione anche per l’organizzatore.

Assistenza. È a carico dell’organizzatore, l’obbligo di prestare assistenza al viaggiatore relativamente ai servizi sanitari, all’assistenza consolare, nonché nelle comunicazioni a distanza e aiutandolo a trovare servizi turistici alternativi.

Non più solo turisti. Il decreto utilizzato il termine «viaggiatore».
Il consumatore di viaggi è definito «viaggiatore» (anziché turista), in quanto comprende anche coloro che viaggiano per scopi professionali, compresi i liberi professionisti, o i lavoratori autonomi o altre persone fisiche, qualora non definiscano le modalità di viaggio in base a un accordo generale.

Efficacia. Il decreto legislativo entra in vigore il 1° luglio 2018 e le nuove disposizioni si applicano ai contratti conclusi a decorrere da tale data.

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