Pagine a cura di Giovanni Valcarenghi e Raffaele Pellino
La contabilizzazione dei risarcimenti per perdite o danneggiamento di beni richiede una specifica conoscenza della prassi indicata dai documenti dell’Oic che, talvolta, richiedono la totale eliminazione del cespite. L’indennità erogata dalla compagnia assicuratrice, in caso di verificarsi del rischio coperto, assume un differente significato nel caso di totale perdita o di semplice danneggiamento. Il concetto di «perdita», infatti, è riferito alla eliminazione fisica del bene per cause non imputabili all’imprenditore. Ciò lo differenzia dal concetto di «danneggiamento» che può, invece, concretizzarsi in una riduzione delle funzionalità dello stesso bene.
Con la perdita (generalmente dovuta a furto, smarrimento, eventi distruttivi per calamità naturali, incendi, alluvioni, terremoti ecc.) viene meno ogni possibilità di operare manutenzioni o riparazioni sul bene al fine di recuperarne la funzionalità.

Civilisticamente le indennità assicurative sono rilevate per competenza, e concorrono alla formazione del reddito nell’esercizio in cui l’impresa ha subito la perdita o il danneggiamento del bene.

Tuttavia, è possibile che la quantificazione si concretizzi in un esercizio successivo a quello in cui si è verificato l’evento dannoso; laddove non risultino coincidenti le tempistiche, il relativo credito è incerto e, pertanto, l’indennità concorrerà alla formazione del risultato dell’esercizio nel quale verrà liquidata ovvero in quello nel quale il credito sarà divenuto certo e oggettivamente determinabile.

Sul piano più strettamente contabile, le indennità risarcitorie sono indicate in conto economico e si possono distinguere nelle seguenti tre fattispecie:

a) perdita o danneggiamento di beni merce;

b) perdita o danneggiamento di beni strumentali;

c) altre casistiche non riconducibili alle precedenti.

Nella prima eventualità (cosiddetti beni merce), come specificato dall’Oic 12, i rimborsi assicurativi vanno riportati nella voce A.5, «Altri ricavi e proventi». La scrittura contabile al momento della liquidazione del risarcimento del danno vedrà, dunque, la rilevazione di un credito nei confronti della compagnia di assicurazione e in contropartita la voce ricavi, ossia «(C.II.5) Credito verso assicurazione a (A.1) Ricavi». Per la perdita del bene merce, invece, non dovrà essere effettuata alcuna scrittura in contabilità in quanto la stessa verrà rilevata automaticamente all’atto della valutazione delle rimanenze finali. È chiaro che, se la compagnia di assicurazione liquida il danno in un momento successivo alla data di chiusura dell’esercizio ove l’evento dannoso si è realizzato, occorrerà procedere alla rilevazione di una sopravvenienza attiva. Tuttavia, se, nell’esercizio in cui si è verificato l’evento, il risarcimento, pur non essendo stato liquidato, è determinabile sulla base del contratto di assicurazione, il relativo ammontare è da considerarsi conseguito nell’esercizio in quanto certo nell’esistenza e determinabile in modo obiettivo. In tal caso, al momento della liquidazione da parte della società assicuratrice, che si realizza nell’esercizio successivo a quello in cui si è verificato l’evento, occorrerà rilevare l’eventuale sopravvenienza attiva o passiva. Una casistica che può ben realizzarsi nel corso della vita aziendale concerne la perdita, per eventi estranei allo svolgimento della normale attività, di immobilizzazioni materiali. In tal caso, le immobilizzazioni materiali sono considerate come dismesse e la sopravvenienza passiva emergente in capo alla società è rilevata nella voce B14 «Oneri diversi di gestione». Tuttavia, l’eventuale rimborso del danno da parte di terzi (per esempio, di un assicuratore) è rilevato come sopravvenienza attiva nella voce A5 «Altri ricavi e proventi».

Laddove, invece, il terzo, a seguito dell’evento, reintegri il cespite perduto con un cespite «similare o equivalente» (allo stesso stato d’uso, funzionalità ecc.), realizzando, così, un rimborso in natura, nell’esercizio, non è rilevata alcuna sopravvenienza. Infine, per le altre possibili casistiche, al di fuori di quelle su elencate, connesse appunto al verificarsi eventi dannosi, occorrerà procedere alla rilevazione di una sopravvenienza attiva.
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