In attesa che sia varata una riforma della previdenza pubblica, già oggi si può dire prima addio al lavoro grazie alla Rita. Ecco come funziona
di Carlo Giuro
Il contratto Lega-Movimento 5 Stelle prevede la riforma della legge Fornero, in modo da dare la possibilità ai lavoratori di uscire prima dal lavoro. Ora sarà compito del nuovo governo indicare in che modo questo obiettivo si realizzerà. Ma intanto per chi vuole giocare d’anticipo già esistono forme per dire addio al lavoro qualche anno prima ed una di queste è la Rita.
Un interessante approfondimento condotto dalla Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro e Mefop illustrano meccanismi di funzionamento e profili di vantaggio della nuova Rita, considerando i riferimenti normativi e regolamentari costituiti dalla Legge di Bilancio per il 2018 e dalla Circolare della Covip. Possono richiedere la Rita i lavoratori che abbiano cessato l’attività lavorativa e a cui manchino non più di 5 anni all’età prevista per la pensione di vecchiaia, purché siano in possesso di un requisito contributivo di almeno venti anni nei regimi obbligatori di appartenenza e i lavoratori disoccupati da più di ventiquattro mesi cui manchino non più di 10 anni all’età prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
Per entrambe le casistiche è poi necessario avere il requisito di 5 anni di partecipazione alla previdenza complementare. Si evidenzia ancora come la Rita rappresenta un’opportunità anche per chi ha avuto accesso alla pensione anticipata di primo pilastro, quando mancano non più di 5 anni all’età prevista per la pensione di vecchiaia. Altra platea interessata potrebbe essere quella dei lavoratori che accedono all’esodo incentivato/isopensione/fondo esuberi, se la cessazione dell’attività si colloca in un arco temporale antecedente di non oltre 5 anni la maturazione dell’età per la pensione di vecchiaia.
Quali sono i meccanismi di funzionamento? La Rita è percepita dal momento dell’accettazione della richiesta fino al conseguimento dell’età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia e consiste nell’erogazione frazionata, in tutto o in parte a scelta dell’iscritto, del capitale previdenziale accumulato (per il periodo considerato che sarà di massimo 5 o 10 anni). Per quel che riguarda la cadenza del frazionamento, si reputa rimessa alla forma pensionistica la relativa definizione, anche attraverso l’eventuale indicazione di più opzioni alternative che possano rispondere alle diverse esigenze degli iscritti.
In ogni caso, tenuto conto della funzione della Rita, volta ad assicurare una misura di sostegno al reddito dei lavoratori non occupati e come tale fruibile con bcadenza ravvicinata, si ritiene che l’erogazione della rendita debba avere una periodicità non superiore ai tre mesi. Dal punto di vista finanziario la porzione di montante di cui si chiede il frazionamento deve continuare ad essere mantenuta in gestione, così da poter beneficiare anche dei relativi rendimenti, nel comparto più prudente. Le rate da erogare verranno ricalcolate tempo per tempo e terranno quindi conto dell’incremento o della diminuzione del montante derivante dalla gestione dello stesso.
Per quel che riguarda i profili fiscali la formazione dell’imponibile di questo capitale frazionato segue il principio del pro rata temporis, dunque applicando le regole previste a seconda di quando il contribuente aveva accumulato il montante contributivo. I periodi temporali di accumulo saranno quindi ordinariamente ricondotti a tre differenti categorie, ante 2001, 2001-2006 e dal 2007 in avanti. Con riferimento all’aliquota la Rita subirà un prelievo fiscale consistente in una ritenuta a titolo d’imposta (senza ulteriore applicazione di addizionali reginali o comunali) con l’aliquota del 15%, con una riduzione dello 0,3% per ogni anno eccedente il 15° anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione del 6%. La Rita consente quindi a differenza delle altre forme di prestazione di previdenza complementare, di applicare l’aliquota dal 9 al 15% al montante selezionato per l’alimentazione della Rita anche se riferito a periodi di accantonamento anteriori al 2007. Il risparmio fiscale di questa opzione, viene evidenziato, risulta così di tutta evidenza, specialmente se comparata sia con la normale tassazione del Tfr sia con i regimi fiscali altrimenti applicati nel caso delle forme di rendita o capitale di previdenza complementare nelle modalità previste prima del 2007 (tassazione separata o ordinaria a partire dal 23%). Infine viene anche ricordato come vi sia la possibilità per l’assicurato che richieda la Rita di optare per l’applicazione integrale della tassazione ordinaria attraverso la propria dichiarazione dei redditi. Tale opzione, apparentemente meno vantaggiosa, potrebbe risultare a conti fatti la più conveniente nel caso della contemporanea presenza, parallelamente alla percezione di Rita, di oneri deducibili tali da ridurre il peso fiscale fino ad azzerarlo. (riproduzione riservata)
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