Non è ammissibile nel nostro ordinamento l’autonoma categoria di danno esistenziale, inteso quale pregiudizio alle attività non remunerative della persona, atteso che ove in essa si ricomprendano i pregiudizi scaturenti dalla lesione di interessi della persona di rango costituzionale, ovvero derivanti da fatti/reato, essi sono già risarcibili ai sensi dell’art. 2059 c.c., interpretato in modo conforme alla Costituzione, con la conseguenza che la liquidazione di un’ulteriore posta di danno comporterebbe una duplicazione risarcitoria.

Cassazione civile sez. III, 27/03/2018 n. 7537