di Michele Damiani
Al via il nuovo statuto dei consulenti finanziari. È stato approvato dal Mef, infatti, il testo e il nuovo regolamento interno di organizzazione e attività dell’Albo. Viene, così, costituita «un’associazione di carattere privato con personalità giuridica denominata Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari», in breve Ocf. L’organismo sarà costituito dalle associazioni professionali rappresentative dei consulenti finanziari e avrà sede a Roma. L’Ocf dovrà provvedere alla tenuta dell’albo unico nazionale e svolgerà le funzioni di vigilanza sugli iscritti. Possono partecipare all’Organismo le associazioni di categoria che dimostrino il possesso dei requisiti di rappresentatività fissati dalla Consob. Vengono, poi, stabilite le disposizioni relative agli organi che compongono l’Ocf; in particolare l’assemblea, il comitato direttivo e quello di vigilanza. «All’Assemblea intervengono gli Associati, anche per delega. Ai fini delle deliberazioni assembleari, gli associati che rappresentano i soggetti abilitati e le società di consulenza finanziaria hanno diritto complessivamente ad un voto».
Per quanto riguarda il Comitato direttivo, esso sarà composto dal presidente e dai due vicepresidente, «nonchè da altri membri fino a un numero massimo di dodici, tutti eletti dall’assemblea». I componenti rimarranno in carica per tre anni e saranno rieleggibili. Tra i poteri in capo al comitato la delibera sul bilancio di previsione e su quello consultivo e finanziario, la determina dei contributi e delle somme a carico degli iscritti e l’approvazione dell’indirizzo generale e del regolamento interno dell’Organismo.
Il comitato di vigilanza, invece, sarà composto dal presidente e da quattro membri nominati dal comitato direttivo. I membri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili una volta sola. L’articolo 23 dello statuto dispone la definizione di un fondo comune Ocf; sarà destinato alla copertura delle spese dell’Organismo e verrà costituito dalle quote associative e dalle eccedenze attive della gestione. La liquidità dell’organismo sarà depositata presso una banca o investita in strumenti monetari, titoli di stato o garantiti dallo Stato.

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