La liquidazione del danno da ritardato adempimento di una obbligazione di valore, nel caso in cui il debitore abbia pagato un acconto prima della liquidazione definitiva, deve avvenire:

  • devalutando l’acconto e il credito alla data dell’illecito;
  • detraendo l’acconto dal credito;
  • calcolando gli interessi compensativi individuando un saggio scelto in via equitativa, e applicandolo sull’intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo che va dalla data dell’illecito al pagamento dell’acconto; sulla somma che residua dopo la detrazione dell’acconto, rivalutata anno per anno, per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva.

Cassazione civile sez. VI, 16/03/2018 n. 6619