In caso di danni occorsi a un ciclista per una caduta dovuta a un tombino sporgente, spetta al custode della strada dimostrare che la caduta deriva dal caso fortuito, includendo ciò anche la condotta imprudente/negligente del ciclista, ovvero se quest’ultimo avesse la possibilità di attuare concrete manovre ostative della caduta senza incorrere in nessun altro rischio.

Cassazione civile sez. VI, 19/03/2018 n. 6823