In tema di risarcimento del danno, assumono rilievo le azioni che l’Inail è tenuto a mettere in atto, in caso di responsabilità di terzi, ovvero la surroga e la rivalsa (o regresso).
L’azione di surroga è il diritto dell’Inail (art. 1916 codice civile) di agire, al fine di recuperare le prestazioni erogate, nei confronti del responsabile dell’infortunio qualora questi sia un soggetto estraneo al rapporto lavorativo.
In base alle linee guida Inail, i presupposti per l’esercizio della surroga sono:

esistenza della responsabilità civile di un terzo estraneo al rapporto assicurativo (da circolazione stradale, da trasporto di persone, da proprietà di edifici crollati in tutto o in parte ecc.);

ammissione a indennizzo dell’infortunio con erogazione di prestazioni assicurative.
Massima attenzione è riservata dall’Inail sugli infortuni in itinere e su quelli comunque causati dalla circolazione stradale, anche in attualità di lavoro.
L’Inail deve erogare le prestazioni anche nei casi in cui sia accertata la responsabilità civile del datore di lavoro, salvo il diritto di agire nei suoi confronti per ottenere il rimborso di quanto pagato per l’infortunio o la malattia professionale: è questa l’azione di regresso. In base alle linee guida dell’Inail, presupposti per l’esercizio del regresso sono:

esistenza della responsabilità civile del datore di lavoro, configurabile soltanto se il fatto che ha causato l’infortunio costituisce reato perseguibile d’ufficio commesso dal datore di lavoro o da persona (compresi i compagni di lavoro);

ammissione a indennizzo dell’infortunio, con erogazione di prestazioni assicurative.
Oltre ai reati dolosi e all’omicidio colposo sono perseguibili d’ufficio anche i reati di lesione personale colposa grave o gravissima commessi con violazione delle norme di prevenzione o relative all’igiene del lavoro o che abbiano determinato malattia professionale.

Intervento limitato alle invalidità civili
L’azione di rivalsa dell’Inps c’è solo per le prestazioni erogate a invalidi civili. Se la pensione, l’indennità o l’assegno è erogato in conseguenza di fatti illeciti di terzi, l’Inps è tenuto a recuperarne il valore economico nei confronti dal terzo responsabile civile e della compagnia di assicurazione.
Ai sensi della legge n. 183/2010, in particolare, le pensioni, gli assegni e le indennità spettanti agli invalidi civili, corrisposti in conseguenza del fatto illecito di terzi, sono recuperate fino alla concorrenza del loro ammontare dall’Inps nei riguardi del responsabile civile e della compagnia di assicurazioni.
Per la determinazione del risarcimento, vigono apposite tariffe, otto, una (tavola) per ogni tipo di prestazione d’invalidità e che consentono all’Inps di fissare l’entità del danno e, quindi, del risarcimento dovuto: a) l’indennità di accompagnamento che spetta agli invalidi civili totali; b) la pensione di inabilità, sempre per gli invalidi civili totali; c) l’assegno mensile di assistenza, per gli invalidi civili parziali; d) l’indennità di accompagnamento per i ciechi assoluti; e) l’indennità speciale per i ciechi parziali; f) la pensione per i ciechi assoluti o parziali; g) l’indennità di comunicazione per i sordi; h) la pensione per i sordi; i) indennità mensile di frequenza.

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