Senza presupposti tassato il passaggio a flexible benefit
di Claudio Della Monica

Welfare in conversione tassato in assenza dei presupposti. La risoluzione 67/E del 9 giugno scorso dell’Agenzia delle entrate (si veda ItaliaOggi del 10 giugno) chiarisce operativamente alcuni aspetti già affrontati con la circolare n. 28/E del 15 giugno 2016 nel caso in cui il dipendente scelga di convertire il premio di risultato detassato al 10% in flexible benefit fiscalmente esenti, offrendo altresì interessanti spunti di riflessione. Se il datore di lavoro ha applicato la detassazione ai premi di risultato in assenza dei requisiti previsti dalla legge, con la dichiarazione dei redditi di quest’anno il dipendente o l’intermediario devono provvedere a recuperare a tassazione ordinaria sia le somme erogate a tale titolo, sia quelle eventualmente «convertite» in flexible benefit. E ciò a prescindere dal trattamento fiscale agevolato che la normativa (art. 51, commi 2 e 3 del Tuir) riserva a questi ultimi. Per esempio, se un dipendente ha scelto di convertire 1.500 euro di premio di risultato sui 2.000 spettanti in rimborsi spese scolastiche del figlio (comma 2, lett f-bis), l’errore imputabile al datore di lavoro circa l’esistenza dei presupposti per accedere alla detassazione del premio di risultato (assente o errata definizione dei criteri incrementali degli obiettivi di produttività, redditività ecc.) impone al dipendente o al suo intermediario di porre rimedio non solo assoggettando i 500 euro a tassazione ordinaria, ma addirittura a riservare la stessa sorte ai rimborsi spese scolastiche, che di conseguenza andrebbero assoggettati anche a contributi Inps con l’applicazione delle relative sanzioni. La prima considerazione attiene al tema della responsabilità solidale tra sostituto e sostituito, su cui da ultimo si è pronunciata la Cassazione con ordinanza 12113 del 16/5/2017: se non è il sostituto d’imposta a pagare le ritenute, l’obbligo rimane in carico al sostituito, fermo restando il diritto di regresso verso il sostituto. Pertanto se il dipendente non dovesse correggere in dichiarazione l’errore del datore di lavoro (semplicemente perché non ne è a conoscenza) anch’egli sarebbe soggetto ad accertamento e conseguenti oneri. La seconda considerazione riguarda la scelta delle politiche premiali adottabili dal datore di lavoro: visti i possibili rischi del «Welfare in conversione», si potrebbe anche scegliere la strada suggerita dalla stessa Agenzia delle entrate con la circolare n. 28/E, cioè tenere distinti premio di risultato e welfare premiale. In quest’ultimo caso, specifica l’Agenzia, l’obbligazione del datore di lavoro avrebbe ad oggetto sin dal suo nascere l’erogazione di beni e servizi, potendo essere adempiuta solo con tale modalità, così che i beni e servizi attribuiti ai dipendenti, anche a titolo premiale, non concorrano alla formazione del reddito di lavoro dipendente qualora rientrino nelle fattispecie esentative previste dei commi 2 e 3 dell’art. 51.
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