In relazione alla gravità delle violazioni perpetrate e ai ruoli ricoperti, le sanzioni amministrative in capo al professionista potranno andare da un minimo di 667 euro a un massimo di 5.000.000 euro.

Le sanzioni amministrative sono un dato da tenere in grande considerazione anche in relazione al fatto che nel 2016 (i dati sono tratti dal rapporto Gdf ) su 464 ispezioni e controlli (105 ispezioni e 359 controlli) della Gdf su tutti i destinatari della normativa, le violazioni amministrative accertate sono state ben 2.269 (quasi 5 per ogni accesso).

Circa l’ammontare delle nuove sanzioni si evidenzia che in tema di Adv e conservazione, le violazioni isolate vengono considerate di minore gravità e quindi, in relazione alle nuove norme sui criteri per l’applicazione delle sanzioni, possono essere ridotte da uno a due terzi (art. 67, comma 2). Non solo, prima della scadenza prevista per l’impugnazione dei decreti del Mef che irrogano la sanzione, il destinatario è autorizzato a richiedere che l’ammontare della sanzione venga ridotta di un terzo (art. 68). Di contro, nelle situazioni di violazioni gravi, reiterate sistematiche o plurime gli oneri sul trasgressore potrebbero arrivare a 50.000 euro. In relazione alla gravità dispone l’art. 56 comma 2 (intensità e grado dell’elemento soggettivo, ascrivibilità, in tutto o in parte, della violazione alla carenza, all’incompletezza o alla non adeguata diffusione di prassi operative e procedure di controllo interno, valore dell’operazione ecc.), mentre per le altre situazioni che determinano sanzioni maggiorate si tiene conto delle regole generali delle violazioni amministrative.

Queste, quindi, saranno ripetute, quando una medesima violazione o omissione viene commessa due o più volte; sistematiche quando sono parte di un «sistema», cioè di una pianificazione; plurime, quando sono più di una, benché tra loro eterogenee.

Nella concreta applicazione delle sanzioni, vige l’istituto del cumulo giuridico (nuovo art. 67, comma 3), previsto (fino ad oggi in altri ambiti) dagli artt. 8 e 8-bis della legge 689/81. valido anche retroattivamente, nonché il principio del favor rei, che rende applicabile, anche in relazione a violazioni commesse anteriormente al 4 luglio, la sanzione più favorevole (art. 69, comma 1) fra quelle previste dalla vecchia disciplina e quella futura.

In tema di irregolarità sui contanti e sui titoli al portatore deve ritenersi , in relazione alle previsioni del citato art. 69 che non possano più essere contestate violazioni a chi, anteriormente all’innalzamento della soglia dai 1.000 ai 3.000 euro (1° gennaio 2016) abbia provveduto ad effettuare transazioni in contante per importi compresi fra i 1.000 e i 2.999 euro o abbia omesso di comunicare (ai sensi dell’art. 51) tali violazioni. Particolarmente rilevanti risultano i rischi per gli amministratori ed i sindaci di Banche. Per essi nei casi più gravi (ed invero di difficile realizzazione) le sanzioni possono arrivare a superare i 5.000.000 di euro.
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