Saranno le sezioni unite civili della Cassazione a sciogliere l’ultimo nodo del risarcimento spettante alla società Aerolinee Itavia per la perdita del DC9 che il 27 giugno 1980 si inabissò al largo di Ustica con 81 persone a bordo. Con un’ordinanza interlocutoria, la 15534/2017, la terza sezione civile della Suprema corte, chiamata a esaminare i ricorsi presentati dai ministeri di difesa e infrastrutture e dalla stessa Itavia contro la sentenza con cui la Corte d’appello di Roma stabilì un risarcimento di oltre 260 milioni di euro a favore della società da parte dei due dicasteri, negando però a Itavia sia il danno per la perdita dell’aeromobile, sia quello conseguente alla revoca delle concessioni di volo, ha rimesso gli atti al primo presidente «per l’eventuale assegnazione alle sezioni unite». In particolare, la questione da chiarire riguarda la risarcibilità del danno per la perdita dell’aeromobile, ritenuto dai giudici d’appello non cumulabile con l’indennizzo assicurativo, pari a 3,8 miliardi di vecchie lire, già corrisposto a Itavia e superiore al valore del velivolo al momento del disastro, stimato in circa 1,6 miliardi.
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