In materia di appalto, la responsabilità per la violazione dell’obbligo di adottare le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica dei prestatori di lavoro si estende al committente ove lo stesso si sia:

  • reso garante della vigilanza relativa alla misura da adottare in concreto
  • e si sia riservato i poteri tecnico organizzativi dell’opera da eseguire.

Cassazione civile sez. lav., 09/05/2017 n. 11311