IL VOSTRO QUESITO

Volevo sapere se una clausola di disdetta può essere definita vessatoria.
Possibile recesso della polizza a seguito di pagamento di sinistro.
Dopo ogni pagamento di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento, le parti possono recedere dalla polizza con preavviso di 30 giorni. L’impresa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, mette a disposizione del Contraente la parte di premio, al netto dell’imposta, relativa al periodo di rischio non corso. Se la comunicazione di recesso è effettuata meno di trenta giorni prima di una scadenza di premio, il Contraente è esonerato dal corrispondere il premio e l’assicurazione cessa alla data di scadenza.
Vessatoria in quanto deve per forza attendere una liquidazione, che nel caso specifico deve arrivare da quasi un anno. Nelle nostre polizze il cliente può invece esercitare la facoltà di recedere al contratto in seguito a sinistro.

L’ESPERTO RISPONDE


La clausola di recesso in caso di sinistro prevista dal contratto in favore del solo assicuratore per giurisprudenza costante è considerata vessatoria nei confronti dell’assicurato imprenditore e, quindi, richiede di essere approvata per iscritto dal contraente della polizza. Invece è considerata abusiva nei confronti dell’assicurato consumatore per giurisprudenza costante della Corte di Cassazione e, secondo una certa giurisprudenza di merito, anche nel caso in cui la clausola consenta il recesso in caso di sinistro ad entrambe le parti (assicuratore e contraente/assicurato)