E’ valido ed efficace il recesso dell’assicurato da un contratto di assicurazione pluriennale, avvenuto ai sensi dell’art. 5 comma quarto del d.l. n. 7/2007, e perfezionatosi prima della Legge di conversione n. 40/2007.

Ciò in quanto l’emendamento correttivo non può che decorrere dal giorno della conversione, quindi a valere solamente per le disdette successive a essa.

Nel merito, dato atto che la disdetta della polizza era stata effettuata sotto il vigore del D.L. n. 7 del 2007, art. 5, comma 4, e prima delle modifiche introdotte dalla legge di conversione n. 40/2007, la Corte, ha ritenuto che l’emendamento non possa che decorrere dalla conversione, con la conseguenza che le disdette già esercitate, anche se riguardanti contratti poliennali da meno di un triennio, sia valida ed efficace, non risultando pertanto dovuto il premio preteso dall’assicuratrice.

E’ stata quindi data continuità al principio espresso da Cassazione n. 9386/2016, secondo cui è valido ed efficace il recesso dell’assicurato da un contratto di assicurazione pluriennale, avvenuto ai sensi del D.L. n. 7 del 2007, art. 5, comma 4, e perfezionatosi prima dell’entrata in vigore delle modifiche apportate dalla legge di conversione, e ciò a prescindere dal fatto che la polizza non fosse in vita da almeno tre anni al momento della disdetta, in quanto tale requisito di durata – introdotto dalla legge di conversione – non opera per le disdette effettuate sotto il vigore del decreto legge.

Cassazione civile sez. III, 25/05/2017 n. 13157