Polizze assicurative aggiornate da trasmettere agli uffici
di Fabrizio G. Poggiani

Dopo la riduzione del tetto da 15 mila a 5 mila per le compensazioni, i professionisti devono trasmettere all’Agenzia delle entrate le polizze assicurative aggiornate. E chi non si mette in regola rischia la cancellazione dagli elenchi degli abilitati a partire dal 24 aprile 2017.

Questo il contenuto delle numerose missive spedite dalle direzioni regionali delle Entrate dopo che il dl 50/2017 (cosiddetta Manovra correttiva), convertito in legge 96/2017 pubblicata sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 144 di ieri, ha rideterminato (in ribasso) il limite massimo oltre il quale i contribuenti devono chiedere il visto di conformità per poter procedere nella compensazione dei crediti risultanti dalle dichiarazioni.

Il fisco ricorda che i professionisti e/o il centro di assistenza fiscale devono rilasciare un visto di conformità dei dati delle dichiarazioni predisposte alla relativa documentazione e alle risultanze delle scritture contabili, ai sensi della lett. a), comma 1, art. 35, dlgs 241/1997.

Per eseguire detta operazione, ricorda la comunicazione, è necessario essere in possesso della copertura assicurativa, di cui al dm 164/1999 (art. 22), con un massimale che tenga conto dei clienti assistiti e/o del numero dei visti di conformità rilasciati e, comunque, di valore non inferiore a 3 milioni di euro.

Con il recente art. 3, del dl 50/2017, in vigore dallo scorso 24 aprile, è stato rideterminato in euro 5.000 (da euro 15.000) il limite massimo oltre il quale, per poter compensare i crediti relativi all’Iva, alle imposte dirette, all’Irap e alle ritenute alla fonte (di qualunque tipologia), i contribuenti hanno l’obbligo di far apporre sulla dichiarazione, da cui emergono i crediti stessi, l’apposito visto di conformità, ovvero, in alternativa, per i contribuenti di cui all’articolo 2409-bis c.c., di far sottoscrivere la dichiarazione dai soggetti che esercitano il controllo contabile.

Di conseguenza, le Entrate invitano il professionista a verificare che la propria compagnia di assicurazione abbia recepito le citate novità, inviando la copia della medesima polizza (riscontro) alla direzione regionale territorialmente competente, a mezzo Posta elettronica certificata (Pec), indicando i dati dell’assicurato.

Nella comunicazione si ricorda inoltre che sul tema l’Agenzia si è già espressa, con apposito documento di prassi (risoluzione n. 57/E/2017), con particolare riferimento alla data di adeguamento, che deve essere eseguito con decorrenza dalla data di entrata in vigore della citata manovra (24/4/2017).

In assenza dell’aggiornamento e del mancato riscontro, entro i trenta giorni dal ricevimento della comunicazione in commento, la direzione regionale avvisa che il professionista sarà cancellato dall’elenco dei soggetti abilitati al rilascio del visto, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del provvedimento (24/4/2017) che ha ridotto il tetto indicato, con la conseguenza che lo stesso operatore dovrà richiedere e ottenere una nuova autorizzazione, presentando una nuova richiesta e la relativa documentazione, ai sensi dell’art. 21, dm 164/1999; la verifica dell’iscrizione può avvenire tramite consultazione nell’area dedicata dell’Agenzia delle entrate, alla stessa stregua delle ulteriori indicazioni sul tema.

Tutto questo, come detto, semplicemente perché, come indicato anche nel documento di prassi richiamato, per le dichiarazioni non ancora presentate alla data del 24/4/2017 (per esempio, il modello Iva 2017, presentato con non superiore a novanta giorni, o le dichiarazioni integrative da presentare ai sensi degli articoli 2 e 8, dpr 322/1998), il legislatore tributario ha introdotto l’obbligo di apporre il visto di conformità, qualora il contribuente intenda compensare crediti superiori a 5.000 euro.
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