IL VOSTRO QUESITO

Polizza dell’abitazione emessa il 01/03/2010 con scadenza 01/03/2011; rinnovata alla scadenza; il 12/03/2012 viene sostituita per eliminare l’appendice di comproprietà (uno dei proprietari è deceduto), aumento di € 5.000 della somma assicurata e proroga della scadenza al 01/03/2022. La disdetta inviata nei termini per la scadenza del 2017 non viene accettata con motivazione “come stabilito dalla Legge 99/2009”. Ritengo che non sia corretto.

L’ESPERTO RISPONDE


Dalla situazione descritta nel quesito, riteniamo che la stessa evidenzi una novazione contrattuale, parificabile alla stipulazione di una polizza nuova di durata poliennale per la quale si applica il disposto dell’articolo 1899 del codice civile, vigente per i contratti assicurativi stipulati dopo il 15 agosto 2009.
In ragione di ciò ed a mente di quanto disposto da tale norma, dubitiamo possa esser valido il recesso (e non la disdetta, possibile solo alla scadenza finale del contratto assicurativo!) intimato per la scadenza del 2017, in quanto a tale data non ancora trascorso il quinquennio di durata, successivo al quale il predetto articolo del codice civile ne accorda la facoltà.