L’art. 18, comma primo, lett. d) del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, che impone di fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, costituisce un precetto al quale il datore di lavoro è tenuto a conformarsi a prescindere dal fatto che il loro utilizzo sia specificamente contemplato nel documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 28 dello stesso decreto.

Il caso oggetto di decisione atteneva alla omessa fornitura di copricapi antinfortunistici all’interno di cantiere dove erano in corso lavori edili che, secondo quanto previsto dall’allegato ottavo al decreto n. 81 del 2008, rientrano fra le attività che generalmente comportano la necessità di proteggere il capo e per le quali è quindi necessario l’elmetto protettivo.

Cassazione penale sez. III, 17/01/2017 n. 13096