Percorso obbligato per condominio, successioni, danni
di Giovanni Galli

Stabilizzata la mediaconciliazione. Chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto, assistito dall’avvocato, a esperire prima il procedimento di mediazione. È l’effetto dell’articolo 11-ter del dl 50/2017, la manovra correttiva, che ieri ha ottenuto la fiducia dall’aula della Camera con 315 a favore, 142 contrari e cinque astenuti.

Hanno votato a favore della fiducia Pd, Ap, Des-Cd. Contro invece M5s, Fi, Lega, Fdi, Si, Cor, minoranze linguistiche. Articolo 1-Mdp non ha partecipato al voto per protestare contro la reintroduzione dei voucher. Non ha votato neanche Sc-Ala, mentre Udc si è astenuto. Oggi Montecitorio approverà il testo, che passerà quindi al Senato per un semaforo verde che si annuncia blindato, numeri permettendo (si veda in questa pagina e alle pagine 27 e 28 la sintesi delle novità più rilevanti). Tornando alla mediaconciliazione, come si diceva la manovra correttiva aggiunge l’articolo 11-ter che, modificando l’art. 5 del dlgs n. 28 del 2010, stabilizza nell’ordinamento l’efficacia della disciplina della mediazione obbligatoria. Le norme che prevedevano una durata temporanea della misura vengono infatti soppresse e sostituite dalla previsione che dal 2018 siano posti a carico del ministero della giustizia obblighi di relazione annuale alle Camere sui risultati prodotti dalla mediazione obbligatoria. Da ricordare che l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice, quando la mediazione non è stata esperita, assegna alle parti il termine di 15 giorni per la presentazione della domanda di mediazione.
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