Le domande (solo in via telematica) entro il 15 luglio
di Daniele Cirioli

Al via l’operazione «anticipo di pensione». Sulla G.U. n. 138 di ieri, infatti, sono pubblicati i due dpcm n. 88 e n. 87 del 23 maggio 2017 di attuazione, rispettivamente, dell’Ape sociale e del prepensionamento precoci. Poco meno di un mese per le istanze per quest’anno: c’è tempo fino al 15 luglio. Le istanze vanno presentate in via telematica ed eventuali e quelle presentate prima dell’entrata in vigore dei due decreti saranno cestinate. A precisarlo è l’Inps nel messaggio n. 2464/2017.

Soggetti beneficiari. L’Ape sociale si rivolge a tutti i lavoratori iscritti all’Inps, compresa la gestione separata, in possesso di determinati requisiti (indicati in tabella). Il diritto è soltanto potenziale perché condizionato alla disponibilità di risorse stanziate allo scopo (300 milioni di euro nel 2017). Per l’accesso all’Ape sociale (sta per «anticipo pensionistico» ed è un’indennità a carico dello stato), il dpcm prevede a carico degli interessati la presentazione di due distinte domande, con tempistiche differenti: un’istanza per il diritto e una domanda di accesso all’Ape.

L’istanza per il diritto. La prima istanza è finalizzata a ricevere il riconoscimento del diritto all’Ape sociale, situazione attestata dall’Inps previa verifica di requisiti e condizioni da parte del richiedente. L’istanza va presentata alla sede dell’Inps di residenza, che ne rilascia ricevuta con annotazione della data e dell’ora di ricezione. L’operazione richiede attenzione sui termini che, se violati, possono pregiudicare la concessione dell’indennità. In particolare, l’istanza va presentata entro:

il 15 luglio 2017 da parte di chi si trova o si verrà a trovare entro il 31 dicembre 2017 nelle condizioni di diritto all’Ape sociale, con il possesso di tutti i requisiti (si veda tabella);
entro il 31 marzo 2018 da parte di chi si verrà a trovare durante l’anno 2018 nelle condizioni di diritto all’Ape sociale.
I termini non sono perentori perché le istanze possono continuarsi a presentare anche dopo il 15 luglio 2017 (per l’anno 2017) e il 31 marzo 2018 (per l’anno 2018) fino al 30 novembre (2017 o 2018). Tuttavia le istanze presentate oltre i termini (15 luglio 2017 e 31 marzo 2018) saranno prese in considerazione solamente se all’esito del monitoraggio residueranno ancora risorse finanziarie. Invece, una volta spirato il termine del 30 novembre (del 2017 e del 2018) non sarà più possibile presentare istanze. Vale la pena evidenziare che, oltre al rispetto dei termini, potrebbe contare anche l’essere arrivati primi alla presentazione dell’istanza, perché il monitoraggio (che è la verifica fatta dall’Inps della copertura finanziaria) verrà fatto sulla base dell’età dei richiedenti della data e ora di presentazione dell’istanza.

L’esito dell’istanza verrà comunicato dall’Inps direttamente agli interessati entro il prossimo 15 ottobre per l’anno 2017 ed entro il 30 giugno 2018, per l’anno 2018.

L’esito potrà essere di riconoscimento del diritto all’Ape sociale o di non riconoscimento. Nel primo caso, l’Inps indicherà anche la decorrenza che, tenendo conto delle risorse finanziarie, potrà coincidere con la prima data utile ovvero potrà risultare differita.

La domanda di accesso. La seconda domanda è per l’accesso vero e proprio all’Ape sociale e va presentata alla sede Inps di residenza. In tal caso non è previsto un termine; però va fatta attenzione perché è stabilito che l’indennità sia erogata dal mese successivo a quello di presentazione della domanda. Unica scadenza interessa quanti hanno diritto all’Ape sociale dal 1° maggio 2017: per aver l’erogazione da tale data, cioè anche degli arretrati, la domanda va presentata entro il 30 novembre.

La misura dell’Ape sociale. L’Ape sociale, erogata mensilmente per dodici mesi l’anno, è pari all’importo corrispondente alla rata mensile di pensione di vecchiaia spettante al beneficiario, calcolata al momento della domanda (di Ape), fino all’importo massimo mensile di 1.500 euro lordi. L’importo resterà fisso nel tempo, perché non è soggetto a rivalutazione.
Fonte: