Cumulo fino a 8 mila euro di reddito da attività dipendente
di Daniele Cirioli

Cumulo parziale per l’Ape sociale con eventuali redditi da lavoro. Il cumulo è possibile, infatti, fino a 8 mila euro lordi se l’attività è di lavoro dipendente o di co.co.co. e fino a 4 mila euro se di lavoro autonomo. I limiti sono annui e i redditi da considerare sono soltanto quelli percepiti dopo la decorrenza dell’Ape. Ad esempio, se l’Ape decorre dal 1° settembre 2017, ai fini del cumulo si dovranno considerare solo i redditi da lavoro riferiti all’attività lavorativa svolta dal 1° settembre al 31 dicembre 2017. A precisarlo è l’Inps nella circolare n. 100/2017.

Operazione «anticipo di pensione». L’operazione è scattata sabato, in seguito alla pubblicazione sulla G.U. n. 138 di venerdì scorso del dpcm n. 88/2017 di attuazione dell’Ape sociale (si veda ItaliaOggi del 17 giugno). Con la pubblicazione del decreto è partito anche il conto alla rovescia del termine di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del diritto all’Ape, fissato al prossimo 15 luglio. L’istanza va presentata in via telematica e, si ricorda, eventuali istanze presentate prima del 17 giugno (è la data di entrata in vigore del dpcm n. 88/2017) saranno cestinate dall’Inps.

Requisito contributivo. L’Ape sociale si rivolge a tutti i lavoratori iscritti all’Inps, compresa la gestione separata, in possesso di alcuni requisiti, tra cui quello contributivo di 30/36 anni di anzianità (si veda ItaliaOggi del 17 giugno). Ai fini del perfezionamento di tale requisito, l’Inps precisa che deve tenersi conto di tutta la contribuzione versata o accreditata, a qualsiasi titolo, nelle gestioni rientranti nell’ambito di applicazione dell’Ape; e che eventuali periodi contributivi coincidenti sono valutati una sola volta. Inoltre, l’Inps precisa che il requisito contributivo non può essere perfezionato totalizzando i periodi assicurativi italiani con quelli esteri, maturati in Paesi Ue, Svizzera, See o extracomunitari convenzionati con l’Italia. Infine, tenuto conto che l’Ape sociale non è un «trattamento pensionistico» ma una «prestazione assistenziale», ai fini del raggiungimento del requisito contributivo non rilevano neppure eventuali maggiorazioni di cui il richiedente potrebbe beneficiare all’atto del pensionamento.

Incompatibilità. L’Ape sociale non può essere richiesta da chi sia già titolare di una pensione diretta, sia in Italia e sia all’estero. Accanto a questa ipotesi, inoltre, l’Ape è incompatibile anche con:

i trattamenti a sostegno del reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria;
il trattamento Asdi;
l’indennizzo per la cessazione di attività commerciale.
L’Inps precisa che solo il ricorrere di una qualsiasi di queste ipotesi alla data di accesso all’Ape ne impedisce la concessione. Invece, nelle ipotesi in cui il percettore di Ape si venga a trovare nelle condizioni di poter richiedere uno dei predetti trattamenti (ad esempio l’indennità di disoccupazione) e presenti domanda, quest’ultima sarà rigettata (e non l’Ape) in ragione dell’incompatibilità. Unica eccezione è il caso in cui il percettore di Ape presenti domanda per l’indennità di disoccupazione agricola relativamente a periodi di disoccupazione antecedenti alla decorrenza dell’Ape (in considerazione che l’indennità di disoccupazione è richiesta ed è erogata nel corso dell’anno successivo quello in cui si sono verificati gli eventi di occupazione e disoccupazione). In tal caso, per salvaguardare il mantenimento delle condizioni che hanno dato titolo d’accesso all’Ape nell’anno precedente, l’indennità di disoccupazione agricola sarà erogata nei limiti di capienza annua di 365 giorni. Tra l’altro, il requisito consistente nell’avere concluso da tre mesi la percezione del trattamento di disoccupazione agricola sarà preservato (in fase di calcolo dell’indennità nell’anno successivo) considerando non indennizzabili i tre mesi che ricadono nel periodo immediatamente precedente la decorrenza dell’Ape.
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