Nelle obbligazioni risarcitorie aventi natura di debito di valore, la somma liquidata a titolo di risarcimento del danno deve essere annualmente rivalutata secondo gli indici Istat dal momento dell’evento dannoso sino alla data di pubblicazione della sentenza e sulla somma annualmente rivalutata deve calcolarsi l’importo corrispondente al danno derivante dal ritardo nel suo pagamento, consistente nel mancato godimento delle utilità che da esso sarebbero conseguite, la cui prova può essere data anche mediante presunzioni, e che è liquidabile sub specie di interessi compensativi, nella misura legale.

Dal momento della pubblicazione della sentenza, invece, poiché il debito si converte in debito di valuta, la rivalutazione non è più dovuta ma, sino all’effettivo pagamento, devono essere corrisposti gli interessi moratori in applicazione della disposizione contenuta nell’art. 1224, primo comma, c.c.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, 31 maggio 2017 n. 13718