di Nicola Mondelli

È ancora possibile accedere alla pensione anticipata di anzianità utilizzando le quote previste dalla normativa previdenziale vigente prima dell’entrata in vigore della riforma Fornero (decreto legge 201/2011). Lo consentono le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 206 a 208, della legge 11 dicembre 2016 n. 232. Tale possibilità non è comunque estesa a tutti i lavoratori e, certamente, non a quel che resta degli oltre 4-5 mila docenti e Ata che hanno combattuto, e perso, la battaglia di «quota 96».

Il diritto al trattamento pensionistico anticipato è esercitabile, infatti, solo dai lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 67/2011 e all’allegato E in coda all’articolo 1, comma 199, lett. d) della predetta legge 232/2016, purché abbiano svolto una o più delle predette lavorazioni per un periodo di tempo pari ad almeno sette anni negli ultimi dieci di attività lavorativa ovvero ad almeno la metà delle vita lavorativa complessiva e che, maturino nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018, maturino i requisiti richiesti (quota 97,6 di cui almeno 35 anni di anzianità contributiva e una età anagrafica non inferiore 61 anni e sette mesi).

Tra il personale scolastico sono solo gli insegnanti della scuola dell’infanzia e gli educatori degli asili nido quelli che la legge fa rientrare tra i lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti che possono esercitare il diritto al trattamento pensionistico anticipato. Una limitazione da molti (soprattutto insegnanti di scuola primaria) giudicata discriminatoria. Il numero di tale personale che potrebbe maturare i predetti requisiti anagrafici e contributivi nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018 dovrebbe aggirarsi – a solo titolo indicativo – intorno alle 25.000 unità, di cui il 99% di sesso femminile.

I termini ordinari per la trasmissione della domanda di accesso al beneficio e relativa documentazione, fissati dalla legge n. 232 erano, il 1° marzo 2017 qualora il lavoratore perfezionava i requisiti entro il 31 dicembre 2017; il 1° maggio 2017, qualora la perfezione dei requisiti sarebbe avvenuta dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018.

La domanda di certificazione per il riconoscimento del beneficio e la relativa documentazione devono essere presentate alla competente struttura territoriale dell’Inps utilizzando la procedura telematica a disposizione dei cittadini o degli enti di patronato.

Con riferimento al personale della scuola (insegnanti della scuola dell’infanzia ed educatori degli asili nido) una recente circolare dell’Inps, la n. 90 del 24 maggio scorso, ha tuttavia precisato che nel caso in cui la domanda venga inoltrata oltre i suddetti termini di legge, e sempre che sia accertato il possesso dei requisiti, il trattamento pensionistico anticipato non potrà avere decorrenza inferiore al 1° settembre dell’anno successivo a quello di maturazione dei medesimi requisiti.

© Riproduzione riservata
Fonte: