IL VOSTRO QUESITO

In un danno da caduta neve la condizione di polizza (allegata alla presente) vincola la risarcibilità del danno al fatto che l’immobile sia in regola con le disposizioni vigenti, all’epoca della costruzione, riguardo il carico neve.
Premetto che il capannone è stato costruito nel 1968 e all’epoca non risulta una normativa specifica sui carichi neve ma a prescindere da questo il mio cliente (che lo ha acquistato nel 2000) ha fornito al perito:

  • progetto esecutivo con copia dei calcoli del cemento armato depositati al Genio Civile
    attestati catastali
  • collaudo del Genio Civile
  • concessione edilizia e certificato di agibilità rilasciati dal comune.

Il perito però dice che non bastano in quanto deve verificare se i calcoli presenti sul progetto corrispondono effettivamente alla costruzione effettuata e quindi ha incaricato una società esterna per effettuare dei carotaggi e delle prove di carico alla struttura.
La mia domanda è: sono corrette queste richieste? E nel caso in cui le analisi evidenzino una NON corrispondenza, la compagnia potrebbe contestare il danno?

L’ESPERTO RISPONDE


Dalla documentazione pervenuta dall’assicurato è emerso quanto segue:
1) la polizza è stata emessa in data 11/12/2016 con durata annuale ed è strutturata come polizza “multirischio”, potendo garantire una pluralità di eventi;
2) il rischio assicurato è stato assunto da X assicurazioni, trattenendo per sé l’intero rischio, senza ricorrere ad alcuna coassicurazione di cui all’art. 1911 del codice civile;
3) trattasi di fabbricato, indicato in polizza come rientrante tra quelli di “Classe 1” ed assicurato per €. 3.000.000,00 (euro tremilioni/00); merci, attrezzature e macchinari assicurati ciascuna partita per ulteriori unmilione di euro, pari a complessivi tremilioni di euro;
4) le partite di cui al punto 2) e 3) sono egualmente assicurate per “inondazione, alluvione e allagamento” per complessivi €. 6.000.000/00 (euro seimilioni/00);
5) non risulta dal frontespizio l’estensione della garanzia al sovraccarico di neve, che viene poi garantita con apposita estensione di copertura riportata in polizza;
6) il contraente, con la sottoscrizione della polizza, ha espressamente accettato le “particolari delimitazioni” di cui all’art. 13 delle C.G.A., alla voce “Esclusioni”;
7) alla voce definizioni -pag. 12/113- è precisato: “Ai soli fini delle Garanzia Facoltativa art. 18 – Terremoto (qualora richiamata), le condizioni e i premi sono convenuti sulle dichiarazioni del Contraente o dell’Assicurato che i fabbricati assicurati in polizza siano o meno di tipo Antisismico. Si intende per tale fattispecie che l’intera costruzione sia conforme ai principi dell’Ordinanza Pres. Cons. Min. n.3274 del 20/03/2003, del Decreto del Ministero delle infrastrutture del 14/01/2008 contenente la e/o delle del 14/11/2014. Nel caso in cui alla partita Fabbricato si assicurino più edifici, è tollerato ai fini di quanto sopra che un quinto dell’area coperta dagli immobili non sia rispondente alle normative richiamate.”;
8) alla voce “Esclusioni” – pag. 24/113-, lettera “l” è precisato che sono esclusi i danni: “l) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il progettista, costruttore, venditore, fornitore o locatore delle cose assicurate;” per cui il sinistro potrebbe essere non indennizzabile in caso di vizio di costruzione o difetto di manutenzione, altrimenti risarcibile dal progettista, costruttore o venditore;
9) il successivo punto “W” precisa altresì che sono esclusi i danni, salvo quelli di incendio, esplosione e scoppio, che ne possono risultare “w) causati dall’inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione, l’esercizio e l’uso indicati dal costruttore o fornitore delle cose assicurate”;
10) ancora alla pagina 24/111 è disposto che: “Sono esclusi i danni, se non causati da altri eventi per i quali è prestata l’assicurazione: ac) di crollo, collasso strutturale, cedimento, assestamento, fessurazione, restringimento, dilatazione di fabbricati o loro parti, di macchinari o impianti;”;
11) l’articolo Art. 13.1 – Eventi atmosferici, alla pagina 25/111, dispone che, ferme le esclusioni di cui all’ Art. 12 la Società non indennizza i danni causati da:”- gelo, sovraccarico di neve;” e poi il successivo articolo 13.2 – Sovraccarico di neve stabilisce: “La Società indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da crollo totale o parziale del fabbricato, provocato da sovraccarico di neve, nonché danni di bagnamento alle cose medesime.”, precisando che “La Società non indennizza i danni causati: a) a fabbricati e al loro contenuto che non risultassero conformi alle norme di legge sui sovraccarichi neve vigenti al momento della costruzione, ovvero qualora violassero norme introdotte successivamente aventi effetto retroattivo;”, comprendendo finalmente tale garanzia, che in precedenza era stata contrattualmente esclusa, e ribadendo al punto “g)” la non indennizzabilità dei danni causati da “g) da gelo, ancorché conseguente all’evento coperto dalla presente garanzia”;
12) l’articolo 14.1 delle CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI, alla pagina 29/111, estende la copertura assicurativa alla colpa grave “del Contraente, dell’Assicurato, delle persone delle quali questi ultimi debbano rispondere a norma di legge, dei Rappresentanti legali, dei Soci a responsabilità illimitata e degli Amministratori”;
13) l’articolo 61 – ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE, alla pagina 59/111, stabilisce che “La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate ed il Contraente o l’Assicurato ha l’obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni”, mentre il successivo articolo 62 – OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO non prevede espressamente che la compagnia possa procedere ad accertamenti invasivi, come il contestato carotaggio, mentre – pur in assenza di alcun obbligo espresso – potrebbe essere legittimo l’accertamento delle richieste prove di carico sui residui dei sinistri, intendendosi tali indagini come non invasive sui beni dell’ assicurato;
14) tuttavia anche il “carotaggio” potrebbe essere svolto nel caso che, stante il mancato accordo tra assicurato e compagnia assicuratrice, si dovesse giungere alla perizia contrattuale di cui all’ art. 64 – PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO,disponendo il successivo articolo ART. 65 – MANDATO DEI PERITI -pag. 60/111- che “I Periti devono: 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;” e potendosi ritenere compreso in detta indagine ogni accertamento utile per la perizia collegiale.