IL VOSTRO QUESITO

Una nostra società assicurata ha in corso una copertura kasko a favore dei propri dipendenti. Il contratto assicurativo prevede nell’oggetto dell’assicurazione l’obbligo ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dai veicoli (non di proprietà del contraente) usati dai dipendenti / associati del contraente (inclusi i pezzi di ricambio, gli optional e gli accessori), unicamente per spostamenti effettuati su servizio comandato e prestato dietro autorizzazione del preposto ufficio, per le garanzie indicate in polizza o specificate per allegato. Nello specifico per la garanzia Kasko (unica richiamata in polizza) la polizza vale per collisione anche con altro veicolo a motore, urto o ribaltamento avvenuti durante la circolazione.
Un assicurato dipendente della contraente, ha subito un sinistro causato da un sasso, che ha provocato la rottura del parabrezza.
L’assicurazione respinge (per ora verbalmente) il danno contestando che la garanzia cristalli non risulta richiamata (in effetti è vero).
Da parte nostra rileviamo che il sinistro comunque non sarebbe escluso dalla garanzia Kasko, peraltro al di sopra della franchigia contrattuale.

L’ESPERTO RISPONDE

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