IL VOSTRO QUESITO

Una compagnia estera che opera in LPS in Italia è autorizzata di installare rapporti con agenti/broker?

L’ESPERTO RISPONDE


Anzitutto dobbiamo circoscrivere la sua domanda alle imprese aventi sede legale in un altro Stato membro dell’Unione Europea e non alle imprese estere, termine idoneo a comprendere anche le imprese di Stati terzi rispetto all’Unione Europea.
Ciò premesso osserviamo che l’art. 24, comma 4, del codice delle assicurazioni private, abrogato dal D. Lgs. 12.05.2015, n. 74, testualmente recitava quanto segue:
Ai fini dell’esercizio dell’attività in regime di libera prestazione di servizi nel territorio della Repubblica l’impresa (di uno Stato membro della U.E.) non può avvalersi di sedi secondarie, di agenzie o di qualsiasi altra presenza permanente nel territorio italiano, neppure se tale presenza consista in un semplice ufficio gestito da personale dipendente, o tramite una persona indipendente, ma incaricata di agire in permanenza per conto dell’impresa stessa.
Ma contemporaneamente alla suddetta abrogazione lo stesso decreto legislativo 12.05.2015, n. 74 inseriva all’art. 23 del Codice delle assicurazioni private il comma 1/bis,
che ora testualmente stabilisce quanto segue:
È considerato esercizio dell’attività assicurativa in regime di stabilimento ai sensi del comma 1, anche in assenza di succursali, agenzie o sedi secondarie, qualsiasi presenza permanente nel territorio della Repubblica, inclusa l’organizzazione di un semplice ufficio gestito da personale dipendente dell’impresa ovvero da una persona indipendente ma incaricata di agire in modo permanente per conto dell’impresa stessa.
Conseguentemente dobbiamo rispondere negativamente al suo quesito per quanto riguarda il conferimento di un incarico di agenzia da parte di impresa operante in LPS in Italia, ma anche nel caso di instaurazione di rapporti con un broker, se tali rapporti non sono del tutto occasionali e saltuari.