Avv. Gianluca Messercola.

È IMMERITEVOLE EX ART. 1322 C.C. SENZA POSTUMA – È MERITEVOLE GIUSTA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DETTATI DALLE SEZIONI UNITE CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE 3 CIVILE – C.R. DOTT. M. ROSSETTI – SENTENZA N. 10506/2017 DEL 28.04.2017 CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE 3 CIVILE – C.R. DOTT. D. SESTINI – ORDINANZA N. 12488/2017 DEL 18.05.2017 CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE 3 CIVILE – C.R. DOTT. D. SESTINI – ORDINANZA N. 13158/2017 DEL 25.05.2017

In un mese la Cassazione – in ragione di una diatriba interna alla III Sezione – è passata da un tranciante giudizio di immeritevolezza della clausola claims made ad un ordinato rientro nei parametri di meritevolezza stabiliti dalle Sezioni Unite. Avevamo avuto il timore che il costrutto delle Sezioni Unite (Cass. 9140/2016), in tema di claims, non fosse stato compiutamente esauriente nel dettato dei principi applicativi e che, soprattutto, la spinta interpretativa del giudizio di meritevolezza fosse stata lasciata alla mercé di ogni libero pensiero, con il rischio, altissimo, di ingenerare un coacervo indiscriminato di valutazioni che ad oggi, infatti, ha quale conseguenza uno stato di ingiustificata “confusione”.

L’arresto di fine aprile a cui è pervenuta la Terza Sezione – con la nota sentenza n. 10506/2017 – è solo l’ultimo dei molteplici contrasti che, nel corso degli ultimi mesi, hanno contrassegnato l’evoluzione di una variopinta interpretazione giurisprudenziale (soprattutto di merito) in tema di claims made. La rilevanza del decisum di fine aprile, che a ben vedere cozza decisamente con le ultime ordinanze di fine maggio sempre della III Sezione (n. 12488/2017 del 18.05.2017 e n. 10506/2017 del 28.04.2017), avemmo già modo di sottolineare, fosse insita negli effetti produttivi che – dopo il lacunoso intervento normativo di cui alla legge n. 24/2017- avrebbero generato, ivi compresa una rischiosa paralisi del sistema assicurativo. Fermi gli effetti destabilizzanti, la sentenza n. 10506/2017, prospettando un giudizio di immeritevolezza positivo – ai sensi dell’art. 1322 II c c.c. – in assenza di un periodo di c.d. “postuma”, appare struttura in perfetta antitesi con il decisum delle Sezioni Unite e in parziale contrasto con la L. 24/2017. Ed infatti, il pur brillante ed intuitivo ragionamento della Corte, a Sezione Semplice, valutato nel suo complesso, allorquando – senza distinzione alcuna tra claims made pura, impura e mista – assevera la validità della clausola alla esistenza di un periodo di postuma, sembrerebbe pervaso da una evidente violazione del c.d. principio del “vincolo negativo”, ossia quel principio secondo il quale la sezione semplice non è obbligata ad adottare l’interpretazione accolta dalle sezioni unite, bensì gli è fatto divieto di adottare una pronuncia con quest’ultima contrastante.

È lapalissiano, infatti, che le Sezioni Unite – nella nota sentenza n. 9140/16 del 06/05/2016 – abbiano inteso sviluppare il giudizio di meritevolezza solo in presenza di una clausola claims made impura e/o mista giammai pura (ossia ad effetti retroattivi decennali e/o illimitati), la quale è da ritenersi, benché atipica, pienamente valida ed efficace. Il decisum della Sezione Semplice (III Civile) viceversa, nel considerare, in tema di un giudizio di immeritevolezza nulla anche la pura – se non supportata da adeguata postuma (manca invero sulla postuma qualsivoglia parametro temporale indicativo) – sembrerebbe aver adottato l’interpretazione di un principio contrastante con quello già espressa dalle Sezioni Unite, in spregio – ci si passi il termine – a quell’esplicito vincolo negativo previsto dall’art. 374 III comma c.p.c.. In altre parole, la Sezione Semplice – che nel suo operare non condivida il principio affermato dalle Sezioni Unite – pur non essendo tenuta ad interpretare la legge secondo il principio di diritto enunciato dalle stesse, se giunge ad un convincimento diverso ed opposto rispetto a quello espresso dalle Sezioni Unite, non può fare altro che rimettere la causa a queste ultime, sollecitandole ad una rivisitazione della questione ed invocando, con ordinanza motivata, il revirement del principio di diritto non condiviso. Inoltre, sempre il decisum della sentenza n. 10506/2017 – letto nella sua interezza – appare in contrasto anche con il disposto di cui all’art. 11 della Legge n. 24 del 2017 (legge, peraltro, di indefettibile contraddittorietà).

L’articolo 11 – salvo modifiche attuative che per nota inerzia del nostro legislatore appaiono per ora lontanamente realizzabili – nello stabilire che: “La garanzia assicurativa deve prevedere una operatività temporale anche per gli eventi accaduti nei dieci anni antecedenti la conclusione del contratto assicurativo, purché’ denunciati all’impresa di assicurazione durante la vigenza temporale della polizza” ha in qualche modo, seppur genericamente, sdoganato il claims puro. Da ciò, il ritenere elemento essenziale per la validità del claims la c.d. “postuma” – che nel testo legislativo è subordinata ai soli casi di cessazione dell’attività – equivale a porsi in netto contrasto con la norma stessa. In ultimo, la posizione assunta dalla III Sezione con la sentenza n. 10506 del 28 aprile 2017, appare non trovare corrispondenza con le ultime ordinanze emanate sempre da detta Sezione semplice (n. 12488/2017 del 18.05.2017 e n. 10506/2017 del 28.04.2017), le quali, a ben vedere, hanno confermato appieno i principi dettati dalle Sezioni Unite.

Ad ogni buon conto, in una ottica di riordino del panorama assicurativo (siamo in una fase di assoluta incertezza da parte del mercato per quanto riguarda i modelli di polizza da ritenere validi) il principio dettato dalla Terza Sezione inteso quale suggerimento futuro e non certo attuale (peraltro, la postuma era già stata ipotizzato dal Tribunale di Rona con sentenza del 19.12.2016), potrebbe avere i suoi effetti positivi – con il giusto compromesso tra retroattività ed ultrattività -per giungere ad un definitivo corollario della vicenda claims. In assenza, tuttavia, di un quadro giurisprudenziale chiaro ed in presenza di un quadro legislativo indefettibile (ma sulla Legge n. 24/2017 i problemi sono di più amplia criticità applicativa), l’unico elemento certo è che si assisterà ancora per lungo tempo ad una serie infinita e variegata di interpretazioni sulla validità della clausola claims made, sì da far ipotizzare che il ritorno al vecchio “loss” sia più conveniente per tutti (ivi comprese le Compagnie assicurative).

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