Pagine a cura di Luciano De Angelis

Ogni prestazione professionale continuativa vedrà il cliente assoggettato all’adeguata verifica. L’esclusione varrà solo per le prestazioni di carattere occasionale che movimentino ricchezza al di sotto del limite dei 15 mila euro. Anche i sindaci, privi di funzione di revisione saranno chiamati agli adempimenti antiriciclaggio.

Sono le conseguenze della pubblicazione nella Gazzetta n. 28/L, serie speciale, del dlgs n. 90/2017 che recepisce in Italia la direttiva 2015/849 in tema di antiriciclaggio.

Gli obblighi sull’adeguata verifica. La disciplina previgente (art. 16, comma 1, del dlgs 231/07) disponeva che, a livello professionale, l’obbligo di Adv scattasse quando la prestazione aveva ad oggetto mezzi di pagamento beni od utilità di valore pari o superiore a 15 mila euro e tutte le volte che l’operazione fosse di valore indeterminato o non determinabile.

Le nuove regole (art. 17, comma 1 del dlgs n. 90) prevedono, invece, che l’obbligo di Adv scatta in occasione dell’instaurazione di un rapporto continuativo o del conferimento dell’incarico per una prestazione professionale che (ai sensi dell’art. 1, lett. gg) si presume abbia una certa durata.

Dalle nuove norme, quindi, emerge come non sia più l’indeterminatezza della prestazione professionale o la sua rilevanza patrimoniale a far scattare gli obblighi di adeguata verifica, bensì la sua continuità nel tempo.

Resta invece immutato, nell’esecuzione di un’operazione occasionale disposta dal cliente, il limite dei 15 mila euro che deve essere eguagliato o superato attraverso la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento, per rendere tale operazione da assoggettare ad adv. Ciò indipendentemente dal fatto che tale operazione sia unica o realizzata con più operazioni frazionate che appaiono collegate per realizzare una operazione unitaria.

Le conseguenze pratiche. In relazione a quanto sopra dovrebbero essere incluse negli obblighi di adeguata verifica, le consulenze fino ad oggi escluse. Si pensi per esempio all’assistenza e rappresentanza nella difesa tributaria, ad oggi rilevante per contenziosi pari o superiori ai 15 mila euro che, data la durata della prestazione, oggi dovrebbe essere assoggettata ad adv. La stessa cosa dovrebbe avvenire per la custodia ed amministrazione di aziende, per arbitrati e altri incarichi di composizione delle controverse, ecc.

Ovviamente, sembra potersi ritenere che l’adv riguarderà situazioni in cui il professionista è messo nelle condizioni di poter valutare gli aspetti giuridici, le scelte imprenditoriali economiche e patrimoniali del cliente, e non quando riceve un incarico estraneo a tale sfera (es. redazione di articoli, partecipazioni a convegni per conto di una società di formazione, redazione di un libro ecc.), nel quale si limita ad eseguire una prestazione che gli viene commissionata, ma che non lo mette nelle condizioni di poter eseguire alcuna valutazione sul cliente stesso, né entrare nel merito circa l’attività svolta da questi.

Il collegio sindacale. L’ex art. 12 (comma 3-bis) del dlgs 231/07 disponeva che i componenti degli organi di controllo comunque denominati, fossero esonerati dagli obblighi di adeguata verifica, registrazione e segnalazione di operazione sospetta.

Le nuove norme non ripropongono tale esclusione dacché parrebbe doversi ritenere (anche se il testo normativo non lo prevede espressamente) che anche i sindaci, privi della funzione di revisione legale dei conti debbano ottemperare agli obblighi antiriciclaggio, alla stregua di un mero professionista.

Da segnalare che non essendo prevista tale funzione per l’organo collegiale, alla Adv, conservazione documentale ed eventuale segnalazione di operazioni sospette ogni membro del collegio dovrà provvedere individualmente.
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