In materia di appalto, deve escludersi la responsabilità oggettiva del proprietario, mentre sussiste la responsabilità del proprietario ove siano individuate condotte colpose relative, ovvero, in caso di riferibilità dell’evento al committente stesso per essere stata affidata l’opera a un’impresa assolutamente inidonea, ovvero quando l’appaltatore – in base a patti contrattuali – sia stato un semplice esecutore degli ordini del committente.

Cassazione civile sez. III, 31/03/2016 n. 6231