Nel caso di richiesta di risarcimento danni al Fondo di garanzia delle vittime della strada è necessaria la prova delle modalità del sinistro; tale prova può essere data anche mediante indizi che saranno valutati complessivamente dal giudice; la querela del sinistro non è strettamente necessaria, ma nemmeno sufficiente a legittimare la richiesta; così come di per sé non è determinante la contraddizione tra la mancata indicazione dei testimoni in sede di querela e l’indicazione degli stessi nell’atto di citazione.

Cassazione civile sez. III, 24/03/2016 n. 5892