La pioggia intensa e persistente, tale da assumere il carattere della eccezionale intensità, non può costituire un evento rientrare nel caso fortuito o nella forza maggiore specie in epoche, come quella attuale, in cui i dissesti idrogeologici richiedono maggior rigore; il caso oggetto di causa era relativo all’azione di risarcimento dei danni subiti in seguito all’allagamento, verificatosi in occasione di un forte temporale, sia per esondazione di un vicino sottopasso, sia per precipitazioni da un tubo pluviale del condominio, di due locali condotti in locazione dalla parte attrice.

Cassazione civile sez. III, 24/03/2016 n. 5877