di Stefano Manzelli

Chi subisce il ritiro della patente a seguito di un grave sinistro stradale e poi la revoca del titolo può presentare domanda per il conseguimento di una nuova licenza di guida decorsi tre anni dalla data dell’incidente. Non deve cioè attendere un ulteriore triennio dall’irrevocabilità della sentenza di condanna. Lo ha chiarito il Tar Veneto, sez. III, con sentenza 393 del 15/4/2016. La riforma stradale introdotta con la legge 120/2010 ha inasprito le conseguenze della guida alterata prevedendo all’interno degli artt. 186, 186-bis e 187 del codice la revoca per tre anni per i conducenti più negligenti. È il caso per esempio degli autotrasportatori professionali trovati gravemente alterati dall’alcol o sotto l’influenza di droga. Oppure più semplicemente di chiunque provochi un incidente con una quantità elevata di alcol nel sangue o sotto l’effetto di stupefacenti. L’indicazione letterale dell’art. 219/3-ter cds però ha aperto dubbi sulla data di concreta applicazione della revoca. Specifica infatti letteralmente questo articolato che quando la revoca della licenza è disposta a seguito delle violazioni di cui agli artt. 186, 186-bis e 187, non è possibile conseguire una nuova patente prima di tre anni a decorrere dalla data di accertamento del reato. Per questo motivo il ministero dei trasporti ha richiesto un parere all’organo di coordinamento dei servizi di polizia stradale il quale ha specificato che la data di accertamento del reato, da cui decorre il triennio per poter riottenere il titolo abilitativo alla guida, va intesa con riguardo al passaggio in giudicato della sentenza penale e non già con riferimento al momento in cui l’organo di vigilanza contesta l’infrazione. A parere del Tar questa interpretazione non è corretta. Come evidenziato anche dall’ufficio del massimario della Cassazione se a seguito della condanna per una delle contravvenzioni di cui agli artt. 186, 186-bis e 187 è stata disposta la revoca della patente, il condannato non potrà conseguirne una nuova prima di tre anni dalla data di accertamento del reato e non da quella del passaggio in giudicato della sentenza o del decreto di condanna.
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