Non può essere considerata illecita la condotta di gioco che ha provocato il danno se è stata tenuta in una fase quale normalmente si presenta nel corso della partita; è stata quindi esclusa la responsabilità della scuola nonché del ministero dell’istruzione nell’azione di risarcimento del danno avanzata dai genitori di un alunno che, durante una partita di calcio disputatasi durante l’orario scolastico e svoltasi in assenza dell’insegnate di educazione fisica che l’aveva organizzata, era stato colpito a un occhio dal pallone.

Cassazione civile sez. III, -8/04/2016 n. 6844