In caso di omessa custodia di animali, l’obbligo di custodia sorge ogni qualvolta sussista una relazione anche di semplice detenzione tra l’animale e una data persona, in quanto l’art. 672 c.p. collega il dovere di non lasciare libero l’animale o di custodirlo con le debite cautele al suo possesso, da intendere come detenzione anche solo materiale e di fatto, non essendo necessaria un rapporto di proprietà in senso civilistico; è stata quindi confermata la responsabilità dell’imputato che, avendo la temporanea disponibilità di un cane di grossa taglia di proprietà della figlia, lo affidava, senza idonee cautele, a due soggetti inesperti, prevedibilmente incapaci di far fronte alla sua eventuale aggressività, permettendo quindi all’animale di aggredire uno di essi.

Cassazione penale sez. IV, -9/02/2016 n. 12690