La presunzione di responsabilità per danni da cose in custodia prevista dall’art. 2051 c.c. non si applica, per i danni subiti dagli utenti dei beni demaniali, allorché non sia possibile esercitare sul bene stesso la custodia intesa quale potere di fatto sulla cosa; in riferimento al demanio stradale, la possibilità concreta di esercitare tale potere va valutata alla luce di una serie di criteri, quali l’estensione della strada, la posizione, le dotazioni e i sistemi di assistenza che la connotano, per cui l’oggettiva impossibilità della custodia rende inapplicabile il citato art. 2051.

Nel caso oggetto di controversia, un utente era scivolato e caduto a causa di una lastra di ghiaccio presente sul manto di una strada comunale all’altezza di un attraversamento pedonale; la Corte ha escluso la responsabilità dell’Ente, atteso che era emerso in corso di causa l’impossibilità per il Comune di porre in essere un’attività così imponente come quella che sarebbe stata necessaria per liberare da neve e ghiaccio l’intero territorio comunale, in considerazione dell’eccezionalità degli eventi atmosferici che si erano determinati; inoltre l’incidente si era verificato perché il ricorrente non aveva osservato la necessaria prudenza richiesta dalla situazione climatica eccezionale -ampiamente nota e riconoscibile-, che avrebbe imposto la massima attenzione per evitare di transitare sulle lastre di ghiaccio che si erano formate sul manto stradale, peraltro di non difficile individuazione.

Cassazione civile sez. III, 22/03/2016 n. 5622