di Sonia Lazzini

Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite Civili ordinanza numero 12325 del 15 giugno 2016

Le Sezioni Unite sono giudice regolatore della giurisdizione:

occorre considerare l’evoluzione della giurisprudenza di questa Corte regolatrice sui limiti alla configurabilità della giurisdizione della Corte dei conti nelle azioni di responsabilità a carico di amministratori di società a partecipazione pubblica e in particolare nei confronti degli organi delle cosiddette società in house pro viding.

Per tali si intendono quelle in cui vi sia contemporanea presenza di tre requisiti: 1) il capitale sociale sia integralmente detenuto da uno o più enti pubblici per l’esercizio di pubblici servizi e lo statuto vieti la cessione delle partecipazioni a privati; 2) la società esplichi statutariamente la propria attività prevalente in favore degli enti partecipanti, in modo che l’eventuale attività accessoria non implichi una significativa presenza sul mercato e rivesta una valenza meramente strumentale; 3) la gestione sia per statuto assoggettata a forme di controllo analoghe a quelle esercitate dagli enti pubblici sui propri uffici, cioè a una «minuziosa forma di controllo da parte del socio pubblico così da implicare una subordinazione dei suoi organi amministrativi alla volontà di quello al punto da renderle assimilabili ad una sua articolazione interna» (cfr SU 5848/15, che richiama SU 26283/13, alle quali vanno aggiunte utilmente SU 5491/2014; 22609/14)

Ti ricordo l’appuntamento del 30 giugno 2016 a Milano!

Preparazione dei capitolati per l’RCT danni materiali e perdite patrimoniali, estensione ai progettisti interni e polizza facoltativa delle singole persone http://appaltieassicurazioni.it/formazione/

PER SAPERNE DI PIU’:

http://appaltieassicurazioni.it/le-sezioni-unite-della-corte-suprema-cassazione-giudice-regolatore-della-giurisdizioneoccorre-considerare-levoluzione-della-giurisprudenza-questa-corte-regolatrice-sui-limiti-alla-configurab/

ed ancora

Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite Civili ordinanza numero 11385 del 31 maggio 2016

va esclusa la giurisdizione del giudice contabile in tema di azione di responsabilità per mala gesti° imputabile agli organi sociali e ai dipendenti quando ne sia derivato un pregiudizio a carico del patrimonio di, a meno che questa non possa essere qualificata come società in house providing, mera longa manus della pubblica amministrazione partecipante, con conseguente equiparazione al danno erariale del pregiudizio che gli atti di mala gesti° abbiano arrecato al suo patrimonio;

Per saperne di piu’:

http://appaltieassicurazioni.it/va-esclusa-la-giurisdizione-del-giudice-contabile-tema-azione-responsabilita-mala-gesti-imputabile-agli-organi-sociali-ai-dipendenti-ne-sia-derivato-un-pregiudizio-carico/