L’accertata sussistenza di una condotta antigiuridica di uno degli utenti della strada con violazione di specifiche norme di legge o di precetti generali di comune prudenza non può far presumere di per sé stessa l’esistenza della causalità tra il suo comportamento e l’evento dannoso, che occorre sempre provare e che si deve escludere quando sia dimostrato che l’incidente si sarebbe ugualmente verificato senza quella condotta o è stato, comunque, determinato esclusivamente da una causa diversa: ciò perché, per poter affermare la responsabilità, occorre non solo la causalità materiale tra la condotta e l’evento dannoso, ma anche la causalità della colpa, ossia la dimostrazione del nesso in concreto tra la condotta violatrice e l’evento.

Cassazione penale sez. IV, 25/02/2016 n. 11642