La liquidazione in via equitativa ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c., non si estrinseca in un giudizio di equità ma in un giudizio di diritto con la conseguenza che tale può trovare ingresso unicamente qualora la parte abbia dimostrato la sussistenza di un danno risarcibile o detto debba ritenersi in re ipsa all’evento in quanto discendente in via diretta e immediata dalla situazione illegittima; il caso era relativo al risarcimento del danno patito a seguito dell’illegittimo distacco della linea telefonica in assenza di morosità.

Cassazione civile sez. III, 31/03/2016 n. 6218