Di Lucio Berno

Così ha disposto il Tribunale di Palermo 5° sezione civile nella sentenza n. 212 del 20 gennaio 2015 con la quale viene rigettato integralmente l’appello avanzato da un soggetto in conseguenza di un sinistro stradale nel quale il Giudice di Pace aveva affermato la responsabilità concorrente di entrambi i veicoli coinvolti nel sinistro.

Anche se veniva affermata la responsabilità prevalente a carico del veicolo che non si era fermato allo stop (nella misura dell’85%) e tuttavia non veniva esclusa nemmeno la responsabilità dei veicolo che aveva impegnato un incrocio pur in presenza del diritto di precedenza.

Si riafferma così il principio di prudenza o meglio dire di diligenza nella condotta di guida che deve assistere tutti i conducenti dei veicoli a prescindere dalle condizioni segnaletiche.

In altri termini il non aver fatto tutto il possibile per evitare qualunque tipo di incidente prevenendo così anche le condotte illecite di altri automobilisti potrà concludersi con un concorso di colpa.

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