Ai fini di cui all’art. 2051 c.c.., il caso fortuito può essere integrato anche dalla colpa del danneggiato, poiché la pericolosità della cosa impone un obbligo massimo di cautela, proprio in quanto il pericolo sia altamente prevedibile; e tale prevedibilità con l’ordinaria diligenza è sufficiente a escludere la responsabilità del custode anche ai sensi dell’art. 2051.

Nella fattispecie, relativa alla richiesta di risarcimento dei danni conseguenti alla caduta, avvenuta dentro un negozio a causa della presenza di un gradino non adeguatamente segnalato, la Corte ha rilevato come il dislivello fosse lieve, il gradino fosse largo circa un metro e fosse presente anche una guida antiscivolo, sicché la caduta doveva essere imputata a un difetto di attenzione della danneggiata nell’affrontare il gradino che aveva determinato la caduta.

Cassazione civile sez. VI, 01/04/2016 n. 6407