di Anna Laura Antognini e Diego Pagliai Studio Bernoni Grant Thornton

La Corte di giustizia europea, con la recente sentenza del 17 marzo 2016, causa C-40/15, è tornata ad affrontare il discusso tema dell’assoggettabilità o meno al regime di esenzione Iva delle operazioni di coassicurazione.

La pronuncia, seppur indirettamente, sembra confermare l’esenzione subordinandone tuttavia l’effettivo riconoscimento a determinati requisiti che l’attività svolta deve possedere.

Il caso di cui si tratta vede coinvolta una società che, in nome e per conto di un’impresa assicuratrice (sulla base di un mandato con rappresentanza), effettua servizi vari relativi alla liquidazione di sinistri.

È bene precisare che la società mandataria non è l’impresa assicurativa.

I Giudici escludono che la fattispecie in esame possa essere ricondotta sia a una operazione assicurativa in senso stretto (in Italia disciplinata dall’articolo 10, comma 1, punto 2 del dpr 633/72) né tantomeno a un servizio prestato da un intermediario assicurativo (articolo 10, comma 1, punto 9 del medesimo decreto) per le seguenti ragioni:

– non può essere intesa come «operazione assicurativa» poiché la società non ha assunto alcuna obbligazione contrattuale nei confronti del soggetto assicurato sotto il profilo della garanzia della copertura del rischio;

– non rientra nelle «prestazioni di servizi relative a operazioni ( ) effettuate dai mediatori e dagli intermediari di assicurazione» poiché il prestatore avrebbe dovuto essere necessariamente in rapporto con l’assicuratore e con l’assicurato e in ogni caso l’attività svolta non è «in alcun modo connessa al fatto di ricercare potenziali clienti per metterli in relazione con l’assicuratore in vista della conclusione di contratti di assicurazione».

L’imponibilità ai fini Iva, nel caso di specie, discende pertanto dalla ravvisata assenza, nella fattispecie in esame, sia dell’uno che dell’altro requisito.

La decisione dei Giudici europei si rivela utile per far comprendere ancora una volta come il regime impositivo applicabile alle operazioni di coassicurazione debba essere determinato caso per caso dopo una necessaria valutazione dell’attività stessa.

In conclusione, nell’ipotesi in cui la società mandataria fosse stata responsabile contrattualmente, seppur nell’ambito di una gestione frazionata del rischio con altre imprese assicuratrici (come avviene nell’ambito dei c.d. contratti di coassicurazione), nei confronti dei soggetti assicurati, la propria attività (raccolta delle denunce di sinistri, gestione della liquidazione, esame dei ricorsi ecc.), sarebbe stata assimilata a quella «assicurativa» in senso stretto con la consequenziale esenzione Iva ex lege prevista.

Allo stesso modo, l’esenzione si sarebbe alternativamente potuta riconoscere quale prestazione di mandato relativa ad operazioni assicurative se si fossero ravvisati gli elementi minimi formali già richiamati (ovvero il rapporto tra il prestatore del servizio con assicurato e assicuratore e lo svolgimento di un’attività di intermediazione finalizzata a procurare nuova clientela).

Sulla stessa sentenza si è espressa anche l’Ania (Associazione nazionale fra imprese assicuratrici) con la circolare del 31 marzo 2016 la quale, dopo una prima parte illustrativa della fattispecie oggetto di giudizio (che, si ricorda, differisce da quella di coassicurazione) dove giunge a conclusioni concordi con quanto stabilito dalla Cge osserva come le stesse non siano applicabili ai numerosi contenziosi incardinati dinanzi a varie Commissioni tributarie relativamente alle commissioni di delega (anzi, i principi espressi dalla Corte di giustizia conducono a conclusioni favorevoli alle tesi delle compagnie assicurative).

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