di Vincenzo Dragani 

 

Obbligatorie dal 1° luglio 2015, salvo alcune deroghe previste fino al corrispondente giorno di agosto, le nuove regole per il trasporto su strada di merci pericolose previste dalla normativa internazionale «Adr» che rivedono anche alcune misure di sicurezza per la spedizione d’imballaggi e pile a fine vita. Chiamati a osservare le ultime prescrizioni previste dall’aggiornamento 2014 dell’accordo di Ginevra sono gli operatori della filiera che gestiscono ai fini del trasporto materie ed oggetti definiti come pericolosi dallo stesso, tra cui rientrano anche determinati rifiuti (sia pericolosi che non).

L’Adr 2015. Tra le principali novità, la rivisitazione della classificazione di alcune tipologie di imballaggio, come quelli «dismessi, vuoti, non ripuliti», quali gli involucri contaminati con sostanze pericolose e destinati a smaltimento, riciclaggio o recupero.

Oltre all’utilizzo del nuovo codice identificativo «Un 3509», occorrerà per tali imballaggi specificare il tipo di residui presenti, con indicazione di relative classi di pericolo e rischi sussidiari. Nuove regole anche per pile e batterie al litio avviate a smaltimento o riciclo, oggetto di specifiche modalità di imballaggio ed etichettatura, con particolare attenzione a quelle danneggiate o difettose (anche) al fine di evitare corto circuito o sviluppo di calore.

Nuove condizioni arrivano per il c.d. trasporto alla rinfusa (ossia senza imballaggi), con specificazione delle tipologie di veicolo e container utilizzabili e prescrizioni da osservare per alcune merci pericolose, tra cui gli imballaggi dismessi, per i quali dovrà essere evitato il contatto con altri materiali, come quelli combustibili. Tra le nuove disposizioni Adr trovano altresì collocazione una migliore definizione e descrizione delle figure di pericolo (marchi, etichette, placche) che devono accompagnare materiali e mezzi di trasporto, così come le rinnovate istruzioni di emergenza che devono essere presenti sui veicoli e l’upgrade di dispositivi antincendio e regole precauzionali del personale interessato (tra le quali esordisce il divieto di fumare sigarette elettroniche).

Il quadro normativo. Provvedimento madre in materia di Adr (acronimo di «European Agreement concerning the International carriage of dangerous goods by road), Accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose) è l’atto siglato a Ginevra il 30 settembre 1957, periodicamente aggiornato nei suoi allegati tecnici (e da ultimo, come accennato, con atto del 2014, in vigore in via facoltativa dal 1° gennaio 2015 e in via cogente dal 1° luglio 2015). Particolari deroghe temporali sono invece dettate per specifiche fattispecie da paralleli accordi multilaterali (ultimo dei quali, l’«M222», valido fino al prossimo 1° agosto 2015). Ratificato con legge 1839/1962, l’Adr è ad oggi incorporato nel diritto comunitario tramite la direttiva 2008/68/Ce assieme ai paralleli accordi internazionali sul «Rid» (trasporto internazionale delle merci pericolose per ferrovia e «Adn» (trasporto per vie navigabili), direttiva recepita sul piano nazionale attraverso il dlgs 35/2010, affiancato da un regime sanzionatorio previsto direttamente dal Codice della strada.

Gli adempimenti per il trasporto Adr. Le merci pericolose ex Adr devono essere classificate mediante specifica codificazione (che differisce da quella propria dei rifiuti, sia per l’identificazione dei materiali che per le classi di pericolo associate), imballate, etichettate e gestite da parte di personale formato, trasportato con specifica documentazione tramite muniti di equipaggiamento e pannelli di pericolo.

Trasporto Adr e gestione dei rifiuti. Come accennato, la definizione di «merce» ex normativa Adr non è relegata al mero campo dei beni in senso stretto, ma comprende anche oggetti e sostanze che costituiscono rifiuti. Ma vi è di più: la nozione di «merce pericolosa» ai sensi dell’Adr non coincide con quella di «rifiuto pericoloso» ai sensi della normativa sui rifiuti, per cui un residuo pur non classificato come tale in base a quest’ultima potrebbe esserlo invece ai sensi della prima (è il caso di alcuni tipi di gomma), con la necessità di adempiere dunque (anche) a tutte le relative prescrizioni Adr per il trasporto.

Dunque, ogni qual volta una «merce pericolosa» ai sensi dell’Adr sia anche un «rifiuto» (pericoloso o meno) ai sensi della disciplina sui beni a fine vita, occorrerà adempiere sia a tutte le disposizioni su imballaggio, etichettatura, misure di sicurezza previste ai fini del loro trasporto dalla disciplina Adr che (parallelamente) a tutte le altre disposizioni dettate dalla normativa sui rifiuti, come la relativa classificazione «Cer» e il tracciamento, tradizionale o telematico Sistri, ove previsto.