Pagine a cura di Daniele Cirioli 

Hanno pagato la metà, ma ricevono la pensione per intero. Sono artigiani e commercianti che, nei 25 anni tra il 1990 e il 2014, hanno pagato contributi ad aliquote mediamente ridotte alla metà (52,12%) di quelle dei lavoratori dipendenti, senza tuttavia essere destinatari di alcuna differenza di calcolo della pensione con riferimento al sistema di calcolo retributivo.

Artigiani e commercianti. Le modalità dell’imposizione contributiva del lavoro autonomo, in particolare della gestione di artigiani e commercianti, sono da sempre state caratterizzate da elementi di specialità rispetto alla generalità dei lavoratori dipendenti. L’obbligo d’iscrizione nelle gestioni speciali dell’Ago (1957 per gli artigiani e 1965 per i commercianti) fu seguita dall’introduzione, al fine di finanziare l’assicurazione Ivs (invalidità, vecchiaia e superstiti), di quote fisse annuali contraddistinte dal fatto che erano indipendenti dal reddito prodotto. Dal 1982 (art. 2 dl n. 791/1981) le modalità di finanziamento delle gestioni furono interessate dall’introduzione accanto alla suddetta quota fissa di una quota percentuale del 4% da applicare al reddito prodotto. Tale impianto rimase in vigore fino a che il legislatore decise, con l’art. 1 della legge n. 233/1990, un allineamento delle modalità impositive allora vigenti con quelle previste per il fondo pensione lavoratori dipendenti. Si determinò pertanto l’eliminazione del concetto di prestazione contributiva in quota fissa e si provvide a fissare al 12% il valore dell’aliquota contributiva dalla cui applicazione traeva origine l’intero ammontare della contribuzione da versare. Il suddetto allineamento riguardò le modalità ma non la misura dell’imposizione che nonostante un lento percorso di avvicinamento ancora oggi presenta profonde differenze, come indicato in tabella.

Dall’analisi dell’andamento storico delle aliquote contributive emerge che il lavoratore dipendente è sempre stato interessato da un’imposizione contributiva superiore a quella prevista per il lavoratore autonomo artigiano e commerciante. Tale differenza assumeva caratteri estremamente significativi nel periodo anteriore al 1° luglio del 1990 quando a una quota fissa era associata l’applicazione di un’aliquota pari al 4% in luogo dell’aliquota complessiva anno per anno (nel 1989 era pari a 25,92 %) prevista per i lavoratori dipendenti.

Nei 25 anni intercorsi tra il 1990 e il 2014 le aliquote contributive previste per gli artigiani e commercianti sono risultate pari mediamente solo al 52,12% di quelle previste nel fondo pensioni lavoratori dipendenti. A fronte di siffatte differenze in termini di finanziamento delle rispettive gestioni previdenziali non si riscontrano differenze nelle regole di calcolo della pensione tali da determinare il calcolo delle pensioni stesse in rispondenza al principio dell’equità. Ovviamente il riferimento è esclusivamente al sistema di calcolo retributivo, in quanto il sistema contributivo, essendo completamente legato alla contribuzione, garantisce una prestazione pensionistica corrispettiva alla misura di quanto effettivamente versato.

L’iniquità si manifesta nel fatto che a fronte di versamenti contributivi inferiori, come detto, gli artigiani e i commercianti ricevono la stessa pensione retributiva dei lavoratori dipendenti in quanto il sistema di calcolo retributivo si basa esclusivamente sulle ultime retribuzioni, sull’anzianità contributiva e sull’aliquota di rendimento, senza tenere conto dell’ammontare della contribuzione versata. Infatti, ciò trova conferma nel fatto che le regole di calcolo del sistema retributivo della pensione degli artigiani e commercianti e dei lavoratori dipendenti (Ago) sono praticamente le stesse, salvo la differenza nel periodo di ricerca della retribuzione pensionabile: 5/10 anni nel Fpld (quota A/quota B dei lavoratori dipendenti), 10/15 anni (quota A/quota B) nelle gestione degli artigiani e commercianti.

Comparto Enav. L’Ente nazionale di assistenza al volo (Enav) è stato istituito quale ente pubblico economico dal 1° gennaio 1996 a seguito della trasformazione, per effetto della legge n. 665/1996, dell’Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale (Aaavtag). Il personale dell’Enav Spa comprende le seguenti categorie di lavoratori: controllori traffico aereo; esperti assistenza al volo; meteorologi; naviganti; tecnico/amministrativa.

Prima della trasformazione in ente pubblico economico, per tale personale vigeva l’obbligo di iscrizione alla cassa dei trattamenti pensionistici dipendenti dello stato (Ctps) gestita dall’Inpdap. Successivamente, la mutata veste giuridica ha determinato di riflesso il cambiamento dell’inquadramento previdenziale dei lavoratori di nuova assunzione (dal 1/1/1996) la cui assicurazione Ivs viene gestita dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell’Inps.

Come da consolidata tecnica legislativa l’art. 8, commi 6 e 7, della legge n. 665/1996 ha operato una salvaguardia dei diritti del personale iscritto all’ente all’atto della trasformazione, nel senso che tale personale da una parte conservava l’ iscrizione in Ctps, dall’altra aveva il diritto di optare (entro 6 mesi dalla data di trasformazione) per l’iscrizione all’Inps.

In definitiva il personale dell’Enav Spa in servizio all’atto della trasformazione che non abbia optato per l’iscrizione all’assicurazione generale obbligatoria gestita dall’Inps, ha mantenuto l’iscrizione in Ctps, per il personale di nuova assunzione, invece, è stato previsto inderogabilmente l’obbligo di iscrizione all’assicurazione generale obbligatoria (Ago) dell’Inps (la gestione dei lavoratori dipendenti e autonomi).

La riforma Fornero (art. 24 del dl n. 201/2011) non ha coinvolto il personale dell’Enav in quanto destinatario della deroga di cui all’art. 24, comma 18, dello stesso dl n. 201/2011 che ha demandato l’armonizzazione dei requisiti di accesso alla pensione all’emanazione di un regolamento delegificato. L’art. 10, commi 3 e 4, del Dpr n. 157/2013 (regolamento armonizzazione) non ha fatto innovazioni, lasciando intatte considerevoli situazioni di privilegio che attengono quasi esclusivamente alla regolamentazione del diritto di accesso alla pensione (con esclusione del personale tecnico amministrativo). Va distinta la situazione in ragione della consistenza contributiva al 31 dicembre 1995.

Nel caso di accredito di almeno 18 anni di anzianità contributiva sono previste le seguenti maggiorazioni dell’anzianità contributiva ai fini della misura della pensione:

 

  • 1/3 per i controllori del traffico aereo, piloti e operatori radiomisure;

     

  • 1/5 per gli esperti di assistenza al volo e meteo.

    Nel caso di accredito inferiore a 18 anni, invece, è attribuita la maggiorazione:

     

  • di 1 anno ogni 7 anni di servizio effettivo agli esperti di assistenza al volo e meteo;

     

  • di 1 anno ogni 5 anni di servizio effettivo ai controllori del traffico aereo, piloti e operatori radiomisure.

    La maggiorazione che, in entrambi i casi non può superare il limite massimo di 5 anni, è utile al raggiungimento dell’età pensionabile e all’applicazione del coefficiente di trasformazione nel sistema di calcolo contributivo.

    L’articolo 10, comma 3, del Dpr n. 157/2013 ha confermato che per i lavoratori appartenenti ad alcuni profili professionali dell’Enav come controllore del traffico aereo, pilota e operatore radiomisure nonché di esperto di assistenza di volo e meteo, continua a trovare applicazione la disciplina pensionistica previgente al dl n. 201/2011. Pertanto tali categorie di lavoratori raggiungono il diritto al pensionamento, fermo restando l’anzianità contributiva di 20 anni, all’età anagrafica di 60 anni e 3 mesi fino al 31 dicembre 2015 (60 anni e 7 mesi nel periodo 2016/2019). La decorrenza della pensione è soggetta alla «finestra mobile» di 12 mesi dal raggiungimento del diritto. L’art. 10, comma 4 del Dpr 157/2013 prevede, sempre per gli stessi lavoratori, la possibilità, a decorrere dal 1° gennaio 2014, di anticipare, nei regimi misto e contributivo, l’età pensionabile di 60 anni e 3 mesi fino al 31 dicembre 2015 (60 anni e 7 mesi dal 2106 al 2019), nel caso sussista un’anzianità contributiva di 42 anni e 6 mesi per gli uomini e di 41 anni e 6 mesi per le donne.

    Il privilegio di questo settore, insomma, attiene sostanzialmente al diritto di accesso alla pensione e alle maggiorazioni sia dell’anzianità contributiva che dell’età pensionabile.

    I lavoratori di tale comparto possono accedere al pensionamento all’età anagrafica di 60 anni in luogo dei 66 anni cui soggiacciono la generalità dei lavoratori, con un anticipo di 6 anni appare.