di Cinzia De Stefanis 

L’imprenditore dovrà redigere un documento che definisca la propria politica di prevenzione degli incidenti rilevanti, allegando allo stesso il programma adottato per l’attuazione del sistema di gestione della sicurezza. Tale politica sarà proporzionata ai pericoli di incidenti rilevanti, comprende gli obiettivi generali e i principi di azione del gestore, il ruolo e la responsabilità degli organi direttivi, nonché l’impegno al continuo miglioramento del controllo dei pericoli di incidenti rilevanti, garantendo al contempo un elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente.

Questo è quanto contenuto nello schema di dlgs ambiente attuativo della direttiva 2012/18/Ue relativa al controllo del pericolo di incidenti connessi con sostanze pericolose (cd. Seveso III) che ha ottenuto il via libera dal consiglio dei ministri del 23 giugno 2015. Il 4 luglio 2012 è stata emanata, dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea, la direttiva. La disciplina Seveso è una normativa volta alla prevenzione del pericolo sul territorio e riguarda un numero limitato di stabilimenti (circa 1.000 a livello nazionale) caratterizzati da quantitativi significativi di sostanze e miscele pericolose. È la norma stessa che fissa due diverse soglie quantitative per differenziare le tipologia di stabilimenti soggetti alla disciplina, i quantitativi limite, in funzione della pericolosità, vanno da qualche tonnellata a migliaia di tonnellate. L’attuazione della disciplina prevede lo svolgimento di istruttorie sulla sicurezza dei processi e degli stoccaggi/depositi e di ispezioni sul sistema di gestione della sicurezza presso gli stabilimenti, la pianificazione di emergenza, urbanistica e territoriale nella aree limitrofe a essi al fine di mantenere un adeguato livello di sicurezza della popolazione e dell’ambiente.

Sarà istituito, presso il ministero dell’ambiente, un coordinamento tra i rappresentanti di tale ministero, del dipartimento di protezione civile presso la presidenza del consiglio dei ministri, dei ministeri dell’interno, delle infrastrutture e trasporti, dello sviluppo economico, della salute, delle regioni e province autonome, dell’associazione nazionale comuni d’Italia. Parteciperanno al coordinamento rappresentanti del corpo nazionale dei vigili del fuoco, dell’Inail, dell’istituto superiore di sanità nonché, in rappresentanza del sistema nazionale per la protezione ambientale, esperti dell’Ispra e, su indicazione della regione o provincia autonoma di appartenenza, delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell’ambiente. Il coordinamento opera attraverso l’indizione di riunioni periodiche e la creazione di una rete di referenti per lo scambio di dati e di informazioni.