L’azione risarcitoria del lavoratore nei confronti del datore di lavoro è soggetta comunque al termine prescrizionale ordinario, che decorre dal momento in cui il lavoratore aveva potuto avere piena consapevolezza della malattia (Sez. L, Sentenza n. 19022 del 11/09/2007, secondo cui, in tema di risarcimento dei danno subito dal lavoratore per effetto della mancata tutela da parte del datore delle condizioni di lavoro, in violazione degli obblighi imposti dall’art. 2087 cod. civ., la prescrizione – decennale, ove il lavoratore esperisca l’azione contrattuale – decorre dal momento in cui il danno si è manifestato, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile).

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 2 aprile 2015, n. 6769