di Daniele Cirioli 

Con vent’anni di ritardo, l’Inps ha finalmente messo a disposizione dei lavoratori il servizio di simulazione e calcolo del futuro trattamento pensionistico. Era l’anno 1995, infatti, quando la riforma c.d. «Dini» delle pensioni (operata con la legge n. 335/1995) prescriveva l’obbligo di inviare a tutti gli iscritti all’Inps, lavoratori e disoccupati, «con cadenza annuale, un estratto conto che indichi le contribuzioni effettuate, la progressione del montante contributivo e le notizie relative alla posizione assicurativa». L’obbligo è restato disatteso in tutti questi anni, nonostante periodici proclami di una sua imminente attuazione (la busta arancione, per fare un esempio). Da aprile, invece, è diventato realtà: il progetto si chiama «La mia pensione», è un servizio telematico (ossia fruibile online, tramite il sito web dell’Inps – indirizzo www.inps.it), e si propone di mettere gradualmente a disposizione degli assicurati iscritti alle varie gestioni previdenziali dell’Inps (lavoratori dipendenti, artigiani e commercianti, parasubordinati ecc.) un servizio di simulazione e di calcolo della futura pensione, sulla base dei dati attualmente registrati sull’estratto conto degli stessi assicurati e sulla proiezione dei contributi che ancora mancano al raggiungimento dei requisiti per mettersi a riposo. In questo modo, i lavoratori avranno certamente una maggiore consapevolezza del «rischio» previdenziale e saranno spinti a valutare ed eventualmente orientare meglio le scelte individuali.

Questa guida si propone di fornire le nozioni minime utili a fare delle vantaggiose simulazioni. In primo luogo, indica come verificare la correttezza e correntezza dei contributi versati durante la vita lavorativa e come vengono oggi calcolate le pensioni. Quindi illustra le modalità operative per effettuare le simulazioni online. Per coloro che hanno carriere lavorative spezzettate in varie gestioni previdenziali, infine, offre i principali strumenti che consentono di unificare i contributi delle diverse gestioni al fine di ottenere una pensione.

 

VERIFICARE I PROPRI CONTRIBUTI

Prima di effettuare una simulazione della propria pensione (o anche successivamente a esse, perché ci si accorge che non tutti i periodi di lavoro sono stati presi in considerazione) è utile verificare la sussistenza, presso l’Inps (ed eventuali altri istituti di previdenza), degli effettivi contributi da lavoro cui si ha diritto.

Per quanto riguarda le proprie gestioni previdenziali l’Inps mette a disposizione dei lavoratori un «estratto conto contributivo», cioè l’elenco dei contributi che risultano registrati negli archivi dell’Inps a favore del lavoratore fin dall’apertura della sua posizione assicurativa, nella quale sono raccolti i contributi da lavoro, figurativi e da riscatto. Consultando quest’estratto, dunque, il lavoratore può verificare la presenza di tutti i contributi versati, autonomamente o dai propri datori di lavoro o committenti, al fine di segnalare per tempo eventuali discordanze o inesattezze allo stesso Inps. Insomma, in questo modo il lavoratore può avere sotto mano un quadro chiaro e riepilogativo della propria posizione previdenziale.

All’estratto conto contributivo si può accedere direttamente online dal sito web istituzionale dell’Inps, più volte ricordato, all’indirizzo www.inps.it e seguendo questo percorso:

Servizi online > Servizi per il cittadino > Inserimento codice identificativo Pin > Fascicolo Previdenziale del Cittadino(dal menu a sinistra)> Posizione Assicurativa > Estratto Conto.

Per accedere ai servizi online è necessario dotarsi del proprio Pin. All’interno del servizio di estratto conto, si possono trovare i propri contributi suddivisi in base alle gestioni alle quali è iscritto. Ad esempio, i contributi degli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria (Ago) sono contenuti nell’estratto conto previdenziale mentre quelli degli iscritti alla gestione separata sono riepilogati nell’estratto conto Parasubordinati.

In alternativa all’accesso online, si può ricevere l’estratto conto contributivo rivolgendosi al numero 803164 gratuito da rete fissa o al numero 06164164 da rete mobile a pagamento, secondo la tariffa del proprio gestore telefonico o rivolgersi a un Patronato.

Nel caso in cui vengano riscontrate delle anomalie è possibile inoltrare una segnalazione utilizzando la procedura attivabile dal percorso:

Servizi online > Servizi per il cittadino > Inserimento codice identificativo Pin > Fascicolo Previdenziale del Cittadino(dal menu a sinistra)> Posizione Assicurativa > Segnalazioni contributive.

 

L’estratto conto «certificativo».

Se il lavoratore è vicino alla pensione, può chiedere l’estratto conto certificativo. Si tratta di un documento analitico della posizione assicurativa, che ha valore certificativo e viene rilasciato dalle sedi Inps su richiesta degli assicurati.

 

IL CALCOLO DELLA PENSIONE

Dopo la riforma Dini delle pensioni (legge n. 335/1995), il sistema di calcolo della pensione si differenziava a seconda dell’anzianità contributiva maturata dal lavoratore alla data del 31 dicembre 1995:

per chi poteva contare su almeno 18 anni di contributi (compresi i contributi, figurativi, da riscatto e ricongiunzione), si applicava il cosiddetto criterio «retributivo», legato appunto alle retribuzioni dell’ultimo periodo lavorativo;

per chi aveva meno di 18 anni di contributi, il criterio utilizzato era misto e cioè «retributivo» per l’anzianità maturata sino al 31 dicembre 1995 e «contributivo» per i periodi di attività successivi al 1° gennaio 1996;

per chi aveva cominciato a lavorare successivamente al 31 dicembre 1995, ossia dal 1° gennaio 1996, si applicava invece il solo criterio contributivo, strettamente collegato al valore dei contributi versati.

A seguito della riforma Fornero (legge n. 92/2012), i lavoratori sono tutti uguali circa il criterio di calcolo delle pensioni, perché è stato esteso a tutti il «sistema contributivo». Nello specifico, è con questo sistema che vengono calcolate le quote di pensione relative ai contributi versati a partire dal 1° gennaio 2012. Da tale data, allora:

a chi può contare su almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 (compresi i contributi, figurativi, da riscatto e ricongiunzione), si applica:

il criterio retributivo per le anzianità maturate fino al 31 dicembre 2011;

il criterio contributivo per le anzianità maturate dal 1° gennaio 2012;

a chi aveva meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 si applica:

il criterio retributivo per le anzianità maturate fino a quella data;

il criterio contributivo per le anzianità maturate dal 1° gennaio 1996.

Nulla è cambiato per la terza categoria (lavoratori che hanno cominciato a lavorare dopo il 31 dicembre 1995, ossia dal 1° gennaio 1996), ai quali si applicava e continua ad applicarsi, sin dall’instaurazione del primo rapporto di lavoro, il criterio «contributivo».

 

IL CALCOLO DELLA PENSIONE

I criteri di calcoloRetributivo La pensione è pari a una percentuale dello stipendio, data dalla somma di un 2% per ogni anno di lavoro. ContributivoLa pensione è pari a una percentuale dei contributi versati nell’arco della vita lavorativa, prefissata dalla legge e variabile nel tempo in funzione della probabilità di vita/morte delle persone (c.d. speranza di vita)Anni di contribuzione

al 31 dicembre 1995Criterio di calcolo

applicabileAlmeno 18 anniMisto:

retributivo per le anzianità maturate fino al 31 dicembre 2011;

contributivo per le anzianità maturate dal 1° gennaio 2012.Meno di 18 anniMisto:

retributivo per le anzianità maturate fino al 31 dicembre 1995;

contributivo per le anzianità maturate dal 1° gennaio 1996.NessunoContributivo

Il sistema retributivo

Secondo tale sistema, la pensione è rapportata alla media delle retribuzioni (o redditi per i lavoratori autonomi) degli ultimi anni lavorativi. Si basa su tre elementi:

l’anzianità contributiva, data dal totale degli anni di contributi versati e accreditati fino a un massimo di 40 anni che il lavoratore può far valere al momento del pensionamento, siano essi obbligatori, volontari, figurativi, riscattati o ricongiunti;

la retribuzione/reddito pensionabile, data dalla media delle retribuzioni o redditi percepiti negli ultimi anni di attività lavorativa, opportunamente rivalutate sulla base degli indici Istat fissati ogni anno;

l’aliquota di rendimento, pari al 2% ogni annuo della retribuzione/reddito percepiti entro il limite di 46.169 euro annui per le pensioni aventi decorrenza nell’anno 2015 (46.031 per le pensioni con decorrenza nell’anno 2014) per poi decrescere per fasce di importo superiore.

Ciò vuol dire che se la retribuzione pensionabile non supera tale limite (46.169 euro), con 35 anni di anzianità contributiva la pensione è pari al 70% della retribuzione, e con 40 anni di anzianità contributiva è pari all’80%. Ad esempio, se la media delle retribuzioni dell’intera vita lavorativa è di 40 mila euro, con 35 anni di contributi si avrà diritto a una pensione annua lorda (13 mensilità, al lordo dell’Irpef) di 30 mila euro (cioè il 70% – 2% moltiplicato 35 anni – di 40 mila euro); mentre con 40 anni di contributi si avrà diritto a una pensione annua lorda (13 mensilità, al lordo dell’Irpef) di 32 mila euro (cioè l’80% – 2% moltiplicato 40 anni – di 40 mila euro).

Se la retribuzione supera il citato limite di 46.169 euro, l’importo della pensione risulterà composto di due quote:

quota A = determinata sulla base dell’anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1992 e sulla media delle retribuzioni degli ultimi 5 anni, o meglio, delle 260 settimane di contribuzione immediatamente precedenti la data di pensionamento per i lavoratori dipendenti, e dei 10 anni (520 settimane di contribuzione) immediatamente precedenti la data di pensionamento per i lavoratori autonomi;

quota B = determinata sulla base dell’anzianità contributiva maturata dal 1° gennaio 1993 alla data di decorrenza della pensione e sulla media delle retribuzioni/redditi degli ultimi 10 anni per i lavoratori dipendenti e degli ultimi 15 anni per gli autonomi.

A ciascuna quota, peraltro, si applicheranno aliquote di calcolo (c.d. di rendimento) diverse in base alle classi di retribuzione come indicato in tabella.

A questo punto considerando che, come detto, dal 1° gennaio 2012 la regola retributiva è stata definitivamente abbandonata, ne consegue che chi ha cominciato a lavorare prima del 1992, quando si metterà a riposo otterrà una pensione calcolata dalla somma di 3 distinte quote:

quota A retributiva, per l’anzianità maturata fino al 31 dicembre 1992;

quota B retributiva, per l’anzianità maturata dal 1 gennaio 1993 al 31 dicembre 2011;

quota C contributiva, per l’anzianità maturata dal 1° gennaio 2012 fino al pensionamento.

 

COME SI CALCOLA LA PENSIONE MISTA (RETRIBUTIVA-CONTRIBUTIVA)

REGOLA RETRIBUTIVAREGOLA CONTRIBUTIVAClassi

di retribuzioneQuota A di pensione (fino al 31/12/1992)Quota B di pensione (da 1/1/93 a 31/12/11)Quota C di pensione (da 1/1/2012 a pensionamento)Fino a 46.169,002,00%2,00%Montante contributivo (x)

Coefficiente di trasformazioneDa 46.169,01 a 61.404,771,50%1,60%Da 61.404,78 a 76.640,541,25%1,35%Da 76.640,54 a 87.721,101,00%1,10%Oltre 87.721,101,00%0,90%

 

Il sistema contributivo.

Il sistema contributivo funziona grosso modo come un libretto di risparmio. Il lavoratore accantona ogni anno parte dei propri guadagni (se è un lavoratore dipendente accantona, con il concorso pure dell’azienda, il 33% dello stipendio; se è un lavoratore autonomo accantona il 24% circa del proprio reddito; se è un collaboratore accantona il 30% del proprio compenso). All’atto del pensionamento, al montante contributivo (la somma di tutti i contributi versati) è applicato un coefficiente, detto di trasformazione, che converte i contributi in pensione. Ai fini del calcolo, dunque, occorre:

individuare la retribuzione annua dei lavoratori dipendenti o i redditi conseguiti dai lavoratori autonomi o parasubordinati;

calcolare i contributi di ogni anno sulla base dell’aliquota di computo (33% per i dipendenti; 22% per gli autonomi; vigente anno per anno per gli iscritti alla gestione separata);

determinare il montante individuale che si ottiene sommando i contributi di ciascun anno opportunamente rivalutati sulla base del tasso annuo di capitalizzazione derivante dalla variazione media quinquennale del pil (prodotto interno lordo) determinata dall’Istat;

applicare al montante contributivo il coefficiente di trasformazione, che varia in funzione dell’età del lavoratore, al momento della pensione (si veda tabella).

 

Un esempio di calcolo secondo il sistema retributivo (ora misto).

Si consideri un lavoratore di 66 anni e 3 mesi di età che chiede la pensione con decorrenza 1° gennaio 2015, avendo alle spalle 40 anni di contributi. La sua pensione annua sarà data dalla somma delle seguenti quote:

quota A (criterio retributivo) = anzianità maturata a tutto il 31 dicembre 1992, pari a 19 anni. La retribuzione media annua è calcolata sull’ultimo quinquennio di lavoro, vale a dire da gennaio 2010/dicembre 2014. Poniamo che risulti pari a 30mila euro, inferiore dunque al limite di 46.169 euro; pertanto, la quota A di pensione sarà pari a 11.400 euro, cioè il 38% (19 anni moltiplicato 2%) di 40 mila euro;

quota B (criterio retributivo) = anzianità maturata dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 2011, pari ad altri 19 anni. La retribuzione media annua è calcolata sull’ultimo decennio di lavoro, vale a dire da gennaio 2005 a dicembre 2014. Poniamo che risulti pari a 20 mila euro, inferiore dunque al limite di 46.169 euro; pertanto, la quota B di pensione sarà pari a 7.600 euro, cioè il 38% (19 anni moltiplicato 2%) di 20 mila euro;

quota C (criterio contributivo) = anzianità maturata dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2014, pari a 3 anni. In tal caso, si considera il montante contributivo costituito in questi anni cui si applicherà il coefficiente di trasformazione che, per l’età di 66 anni e tre mesi, è pari a 5,675% (5,624% per l’età di 66 anni più 0,05% per i tre mesi). Se poniamo che il montante risulti pari a 35 mila euro, la quota C di pensione risulterà pari a 1.966 euro, cioè il 5,675% di 35 mila euro.

In conclusione, la pensione annua lorda sarà pari a 20.966 euro (quota A + quota B + quota C).

 

Un esempio di calcolo secondo il sistema contributivo.

Supponiamo che un lavoratore abbia accumulato un montante contributivo di 600 mila euro. Quando decide di pensionarsi, l’importo della pensione verrà calcolato applicando ai 600 mila euro il «coefficiente di trasformazione» corrispondente all’età posseduta al pensionamento. Se il lavoratore si pensiona quest’anno bisogna fare riferimento ai nuovi coefficienti. In tal caso, se ha 60 anni d’età avrà diritto alla pensione di 27.966 (600 mila moltiplicato 4,661%); se va in pensione a 65 anni d’età avrà diritto alla pensione di 32.610 euro (600 mila moltiplicato 5,435%); se va in pensione a 70 anni d’età avrà diritto alla pensione di 39.246 euro (600 mila moltiplicato 6,541%).

 

COEFFICIENTI FINO A 70 ANNI

Una delle novità dell’ultima riforma delle pensioni, a proposito di quella di vecchiaia, è la facoltà, riconosciuta ai lavoratori, di restare al lavoro fino a 70 anni al fine di migliorare il proprio assegno di pensione. A tal fine, poiché i coefficienti venivano prima calcolati per l’intervallo di età tra 57 e 65 anni, la riforma Fornero ha previsto che fossero calcolati fino alla predetta età di 70 anni. Così è avvenuto e, infatti, diversamente dal passato, sono stati determinati i coefficienti anche per le età che vanno dai 66 ai 70 anni che, come si vede (in tabella), hanno valori generalmente più alti (il che significa che danno una pensione di misura maggiore). In generale, comunque, la misura dei coefficienti cresce con il crescere dell’età proprio perché la loro determinazione è stata fatta tenendo conto del fine di dover migliorare la misura della pensione a chi ritarda l’uscita da lavoro.

 

I COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE NEL TEMPO

Età pensioneAnni 1996-2009Anni 2010-2012Variazione 2009-2010Anni 2013-2015Variazione 2012-2013Variazione 2009-2013574,720%4,419%– 6,38%4,304%– 2,60%– 8,81%584,860%4,538%– 6,63%4,416%– 2,69%– 9,14%595,006%4,664%– 6,83%4,535%– 2,77%– 9,41%605,163%4,798%– 7,07%4,661%– 2,86%– 9,72%615,334%4,940%– 7,39%4,796%– 2,91%– 10,09%625,514%5,093%– 7,64%4,940%– 3,00%– 10,44%635,706%5,257%– 7,87%5,094%– 3,10%– 10,73%645,911%5,432%– 8,10%5,259%– 3,18%– 11,03%656,136%5,620%– 8,41%5,435%– 3,29%– 11,42%66—5,624%–67—5,826%–68—6,046%–69—6,283%–70—6,541%–

Quanto valgono 100 mila euro di contributi?

Per dare l’idea di come stia fluttuando negli anni la misura delle pensione nella tabella alla pagina seguente sono riportati i calcoli di un’ipotetica pensione annuale, per le diverse età di pensionamento, corrispondente a un montante contributivo di 100 mila euro. Tal è, per esempio, il montante accumulato in 10 anni da un lavoratore dipendente con 30 mila euro di retribuzione annua (15 anni se lo stipendio è di 20 mila euro, 20 anni se è di 15 mila euro); ovvero quello accumulato in 12 anni di lavoro da un co.co.pro. iscritto alla Gestione separata Inps con compenso annuo di 30 mila euro (18-20 anni se il compenso è di 20 mila euro, 25 anni se è di 15 mila euro). Prendiamo l’età di 65 anni: chi è andato in pensione nel 2009 ha avuto una pensione annua di 6.136 euro per i 100 mila euro di contributi versati; chi è andato in pensione entro il 31/12/2012 ha preso una pensione di 5.620 euro (meno 516 euro rispetto a chi è andato in pensione nel 2009); chi andrà in pensione quest’anno e fino al 31 dicembre 2015 prenderà una pensione di 5.435 euro, ossia 185 euro in meno rispetto a chi ci è andato il 31 dicembre scorso e 701 euro in meno rispetto a chi ci è andato fino all’anno 2009.

COME È CALATO L’ASSEGNO DI PENSIONE (1)Età Importo della pensione annua Perdita di pensione Epoca pensionamento1996/2009 2010/2012 2013/2015 2012/2009 2013/20122013/200957 anni 4.720,00 4.419,00 4.304,00 – 301,00 – 115,00 – 416,00 58 anni 4.860,00 4.538,00 4.416,00 – 322,00 – 122,00 – 444,0059 anni5.006,004.664,004.535,00– 342,00– 129,00– 471,0060 anni5.163,004.798,004.661,00– 365,00– 137,00– 502,0061 anni5.334,004.940,004.796,00– 394,00– 144,00– 538,0062 anni5.514,005.093,004.940,00– 421,00– 153,00– 574,0063 anni5.706,005.257,005.094,00– 449,00– 163,00– 612,0064 anni5.911,005.432,005.259,00– 479,00– 173,00– 652,0065 anni6.136,005.620,005.435,00– 516,00– 185,00– 701,0066 anni==5.624,00===67 anni==5.826,00===68 anni==6.046,00===69 anni==6.283,00===70 anni==6.541,00===(1) Valori con riferimento a un montante contributivo di 100 mila euro

LA «SALVAGUARDIA» PER CHI

AVEVA GIÀ I REQUISITI PER LA PENSIONE

I nuovi requisiti per l’accesso sia alla pensione di vecchiaia che a quella anticipata non toccano coloro che, entro il 31 dicembre 2011 (cioè prima dell’entrata in vigore della riforma Fornero che c’è stata il 1/1/2012), hanno maturato o i requisiti di vecchiaia (65 anni se uomini e 61 se donne) o quelli di massima anzianità contributiva (40 anni) o quelli di anzianità (quota 96, età più anzianità: 60 + 36 oppure 61 + 35), contemplati dalla precedente disciplina. In altre parole questi lavoratori, che avrebbe potuto accedere alla pensione e vi ha rinunciato per propria scelta, mantengono il diritto (già maturato) a pensionarsi, anche negli anni futuri. In ogni caso, resta fermo che, ai fini del calcolo dell’importo della pensione, quello che hanno diritto per le anzianità maturate dal 1° gennaio 2012 verrà determinato anche a loro con il nuovo regime contributivo.

Per l’anno 2015 l’Inps ha individuato un primo contingente di cittadini che possono usufruire del servizio, di circa 17.800.000 soggetti (si veda tabella in pagina), composto dagli assicurati iscritti:

al fondo pensioni lavoratori dipendenti (con esclusione degli assicurati con contribuzione da lavoratore agricolo dipendente o da lavoro domestico);

alle gestioni speciali artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri;

alla gestione separata.

A partire dal 1° maggio, il progetto interessa coloro che nell’ambito del predetto contingente di interessati risultino in possesso di Pin e secondo una graduale estensione del servizio articolata per fasce di età anagrafica (in tabella la suddivisione della platea e la tempistica con la quale sarà consentito l’accesso al servizio).

A partire dal mese di settembre 2015, la restante popolazione di cittadini iscritti alle gestioni dell’Inps, che non risulta in possesso di Pin, sarà direttamente raggiunta da una specifica comunicazione cartacea dell’Istituto. In particolare, la comunicazione verrà inviata solamente a coloro che hanno, nell’anno 2014, almeno una settimana di contribuzione valida in una delle gestioni interessate dal servizio. La comunicazione contiene, oltre al conto assicurativo individuale, una simulazione della situazione pensionistica calcolata preventivamente sulla base di parametri medi, nonché l’invito a dotarsi del Pin per poter effettuare simulazioni personalizzate rispetto al proprio profilo assicurativo e di lavoro. Infatti, uno degli obiettivi dell’intera operazione «La mia pensione», è anche quello d’incentivare al massimo l’impiego dei servizi telematici da parte dell’utenza, sia con l’avvio di una campagna mediatica volta ad ampliare la platea degli utilizzatori del Pin di accesso ai servizi, sia con la messa in esercizio di una procedura di rilascio semplificato del Pin per i cittadini destinatari del plico cartaceo.

LA SIMULAZIONE DELL’INPS – LA MIA PENSIONE

Che cos’èSimulatore telematico finalizzato al calcolo della pensione, basato sulla contribuzione versata all’Inps e sui parametri macroeconomici che concorrono a determinare l’età pensionabile e l’importo della pensione (ad esempio, andamento del pil, aspettativa di vita certificata dall’Istat ecc.)Dove si trovaIl simulatore è online, sul sito internet dell’Inps (www.inps.it) ContenutiIl servizio permette di:

controllare i contributi che risultano versati all’Inps e accedere, eventualmente, al servizio di segnalazione contributiva per comunicare all’Inps i periodi di contribuzione mancanti;

conoscere la data in cui si matura il diritto alla pensione di vecchiaia o anticipata;

calcolare l’importo stimato della pensione «a moneta costante», prescindendo cioè dall’andamento dell’inflazione;

ottenere una stima del rapporto fra la prima rata di pensione e l’ultimo stipendio (tasso di sostituzione).

Per confrontare diversi scenari e operare le scelte per costruire la propria futura pensione, il servizio consente di effettuare differenti simulazioni, modificando:

la retribuzione dell’anno in corso e l’andamento percentuale annuo, per verificare come retribuzioni diverse possano incidere sull’importo della futura pensione;

la data di pensione per stimare l’effetto economico di un posticipo;

una combinazione delle due variabili retribuzione e data di pensione.A chi è dedicatoIl servizio è messo a disposizione dei lavoratori con contribuzione versata al fondo pensioni lavoratori dipendenti, alle gestioni speciali lavoratori autonomi (artigiani e commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri) e alla gestione separata (parasubordinati), con rilasci successivi per fasce di età:

dal 1° maggio, ai lavoratori sotto i 40 anni;

dal 1° giugno, ai lavoratori sotto i 50 anni;

dal 1° luglio, ai restanti lavoratori.

Dal 2016 il servizio sarà disponibile anche per i dipendenti pubblici e per gli altri lavoratori con contribuzione versata nei diversi fondi e nelle gestioni amministrate dall’Inps. Come si accede Per l’accesso è necessario essere dotati di Pin ordinario

I LAVORATORI INTERESSATI

Iscritti (qualifiche)TotaleArtigiani1.327.366Commercianti1.169.120Coltivatori diretti, coloni e mezzadri250.476Lavoratori dipendenti13.773.838Parasubordinati (Gestione separata)1.185.732Totale generale17.706.532Iscritti (qualifiche)Età <=40 anniEtà tra 41 e 50 anniEtà > 50 anniArtigiani427.278495.267404.821Commercianti315.387423.911429.822Coltivat. diretti, coloni, mezzadri64.36186.007100.108Fondo lavoratori dipendenti6.477.2014.272.0253.024.612Parasubordinati (Gest. separata)526.896350.874307.962Totale generale7.811.1235.628.0844.267.325

GLI ACCESSI DA MAGGIO (*)

Iscritti (qualifiche)TotaleArtigiani557.022Commercianti529.944Coltivatori diretti, coloni e mezzadri43.292Lavoratori dipendenti5.116.592Parasubordinati (Gestione separata)589.234Totale generale6.836.084Iscritti (qualifiche)Età <=40 anniEtà tra 41 e 50 anniEtà > 50 anniArtigiani172.299201.489183.234Commercianti136.197185.240208.507Coltivat. diretti, coloni, mezzadri11.65213.96817.672Lavoratori dipendenti2.225.4811.633.7881.257.323Parasubordinati (Gest. separata)253.831173.014162.389Totale generale2.799.4602.207.4991.829.125

(*) Soggetti in possesso di Pin

Parasubordinati (co.co.co., lavoratori a progetto ecc.)

In merito alla disponibilità dell’accesso alla procedura per gli assicurati iscritti alla gestione separata (che sono tra i destinatari del servizio nel corso del mese di maggio), l’Inps ha fatto le seguenti precisazioni:

qualora i periodi d’iscrizione alla gestione separata siano concomitanti ai contributi versati nel regime generale, ovvero siano precedenti ai periodi attualmente lavorati nel regime generale, la simulazione proiettiva relativamente a questa contribuzione non viene sviluppata. In alternativa, in via supplementare alla simulazione operata per la pensione a carico del regime generale, è rappresentato l’importo di pensione effettivamente maturato al momento della simulazione, rivalutato fino alla data del pensionamento di vecchiaia;

qualora i periodi di iscrizione alla gestione separata siano esclusivi, ovvero successivi rispetto ai periodi di iscrizione nel regime generale, e costituiscano l’ultima attività lavorativa dell’assicurato, la pensione simulata è calcolata direttamente nella gestione separata.

 

Fondi speciali di previdenza

Per l’anno 2016, a partire dal mese di gennaio, l’iniziativa sarà estesa agli assicurati iscritti ai fondi speciali di previdenza, nonché agli assicurati con contribuzione da lavoro agricolo dipendente e da lavoro domestico, stimati in 3,5 milioni di ulteriori utenti.

 

Lavoratori gestione pubblica

A partire da settembre 2016, il progetto coinvolgerà circa 3,2 milioni di lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

 

Gestioni plurime

In presenza di contribuzione versate in più gestioni, la procedura telematica dell’Inps effettua la simulazione del calcolo della pensione solo qualora le contribuzioni siano cumulabili senza l’esercizio di alcuna facoltà da parte dell’interessato (per esempio lavoro dipendente e gestioni speciali degli autonomi). Invece per il momento la procedura non effettua simulazioni per i titolari di contributi versati sia nell’assicurazione generale obbligatoria, sia in altre gestioni previdenziali per i quali è necessario valutare le opportunità di cumulo, totalizzazione, ricongiunzione, pensione supplementare ecc. (si veda più avanti in merito a tali possibilità). Ciò in quanto, in queste situazioni, è opportuno che le diverse opzioni offerte al lavoratore siano illustrate e valutate nell’ambito di una consulenza specifica che, peraltro, gli interessati potranno avere direttamente dall’Inps. Tale forma di consulenza può essere richiesta anche da soggetti in possesso di una simulazione per i periodi di iscrizione all’Ago che possano far valere anche periodi di lavoro all’estero o contribuzione versata presso casse non gestite dall’Istituto (Inpgi, Inarcassa ecc.), con riferimento all’impatto di tali contribuzioni sul diritto alle prestazioni pensionistiche.

 

Accesso alla procedura.

Si chiama «Simula» la procedura che simula la pensione. Vi si accede tramite Pin e si possono verificare tre possibilità:

l’utente (cioè il lavoratore interessato) accede al servizio e procede correttamente alla simulazione della prestazione pensionistica;

l’utente (cioè il lavoratore interessato) non può accedere al servizio perché non rientra in una delle categorie o delle fasce di età sopra elencate, coinvolte nella fase di avvio del progetto: in questo caso, la procedura produce un’apposita comunicazione che illustra la tempistica di accesso al servizio prevista per le varie categorie;

l’utente (cioè il lavoratore interessato) non può accedere al servizio perché ha una posizione contributiva con anomalie che ne bloccano l’utilizzo ai fini previsionali: in tal caso compare un messaggio che lo avverte che l’Istituto sta autonomamente provvedendo alla sistemazione della sua posizione e che, terminata tale attività, sarà raggiunto da una nuova comunicazione in merito alla disponibilità del servizio.

 

Il servizio di assistenza.

Le richieste di utenti interessati al servizio di simulazione della pensione, ma non in grado di utilizzare l’applicazione e/o di comprendere il significato degli output e che vogliano, quindi, completare o ripetere la procedura di simulazione, possono essere gestite attraverso l’utilizzo delle postazioni self service assistite dell’Inps. Tale attività viene gestita dalle sedi territoriali tramite la procedura agenda appuntamenti attraverso un appuntamento «veloce» denominato «La mia pensione – veloce», istituito presso le direzioni provinciali, le direzioni metropolitane, le filiali di coordinamento e le agenzie complesse.

Ance le richieste di informazioni sulla simulazione già ottenuta e sulle opportunità di modifica del proprio status previdenziale da parte di utenti che hanno utilizzato correttamente la procedura ma vogliono valutare costi e benefici di ulteriori percorsi previdenziali, vengono gestite dalle sedi territoriali tramite la procedura «Agenda appuntamenti» utilizzando il punto di consulenza denominato «La mia pensione», anche esso reso disponibile presso le direzioni provinciali, le direzioni metropolitane, le filiali di coordinamento e le agenzie complesse.

Le strutture coinvolte procedono all’immediata attivazione dei nuovi punti di consulenza con la previsione di intervalli di 20 minuti tra un appuntamento e l’altro e garantendo un’apertura settimanale degli stessi di 34 ore, indicativamente così articolato: dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 12,30; oppure dal lunedì al giovedì, dalle 13,30 alle ore 17, 30.

Le richieste di consulenza sono principalmente motivate dall’esigenza degli assicurati di ricevere informazioni ulteriori in merito alla simulazione già ottenuta e alle opportunità di modifica del proprio status previdenziale, per valutare costi e benefici di ulteriori percorsi previdenziali funzionali ad esercitare scelte consapevoli su questioni a elevato impatto sul piano personale. In particolare, di specifico interesse per gli utenti possono essere le richieste di consulenza quali l’opportunità di interrompere in anticipo l’attività lavorativa, cambiare contratto o categoria, riscattare periodi scoperti, eseguire versamenti volontari, esercitare una ricongiunzione onerosa o una totalizzazione gratuita dei periodi assicurativi.

Il Contact center dell’Inps, raggiungibile dal numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa) e dal numero 06164164 (a pagamento da telefono cellulare in base al piano tariffario applicato), presidiato da operatore dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 20 e il sabato dalle ore 8 alle ore 14, svolge le seguenti funzioni:

assistenza agli assicurati per l’utilizzo di servizi collegati alla sistemazione del conto assicurativo;

rilascio informazioni di carattere generale;

assistenza agli assicurati per il rilascio e la gestione del Pin;

assistenza agli assicurati per l’utilizzo del servizio (cioè dell’applicazione «Simula» online);

prenotazione appuntamenti presso le sedi territoriali dell’Inps.

Per quanto riguarda la gestione degli appuntamenti, gli operatori del Contact center fissano gli appuntamenti con almeno 7 giorni calendario di anticipo e in un arco temporale non superiore ai 45 giorni calendario dalla richiesta dell’utente.

A supporto dell’utenza, specificatamente per l’iniziativa «La mia pensione», inoltre, sono stati resi disponibili i seguenti canali di contatto:

canale telefonico: introdotto un ramo ad hoc sul risponditore automatico, raggiungibile dal numero verde 803 164 e dal numero 06164164, dedicato al servizio «La mia pensione». Il nuovo ramo permette all’utente di contattare gli operatori con competenza specifica sull’iniziativa, anche attraverso la modalità Voip (web call o Skype) presente nella sezione «Al telefono» della Home Page del sito istituzionale dell’Inps;

Inps Risponde: inserito all’interno del servizio «Inps Risponde», raggiungibile dalla Home Page del sito istituzionale dell’Inps, il nuovo argomento «La mia pensione» al fine di poter tipizzare le richieste degli utenti attinenti all’iniziativa.

 

I FONDI SOSTITUTIVI, INTEGRATIVI ED «ESONERATIVI»

Nonostante il processo di unificazione delle regole previdenziali in atto da anni (c.d. armonizzazione) oggi ancora esiste la distinzione tra fondi sostitutivi, fondi integrativi e fondi esonerativi dell’Ago, dove per Ago (assicurazione generale obbligatoria) si intende la gestione principale di previdenza per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati.

Sono Fondi sostitutivi i fondi per i quali le modalità di gestione del conto, rendimento e calcolo sostituiscono completamente quelle in vigore per la generalità dei lavoratori dipendenti (Ago). Tuttavia, come si accennava, a seguito dei decreti di armonizzazione e della soppressione di alcuni fondi, le norme che li regolano si sono allineate a quelle applicate nell’Ago. Nello specifico si tratta di seguenti fondi:

Fondo ET (fondo trasporti) a cui erano tutti i dipendenti di ruolo, anche se in prova, delle aziende private esercenti l’attività nell’ambito di ferrovie, tramvie, autolinee, filovie, funivie assimilabili per atto di concessione alle ferrovie e linee di navigazione interna; il personale, effettivo o adibito in modo continuativo ai pubblici servizi di trasporto, dipendente da aziende; il personale dipendente da Comuni, Province e Regioni esercenti direttamente in economia il pubblico servizio di trasporto che è stato iscritto al Fondo sino al 30 settembre 1991;

Fondo TT (fondo telefonici) a cui erano iscritti tutti i dipendenti delle società che avevano in concessione il pubblico servizio di telefonia; i dirigenti non iscritti al fondo ex Inpdai;

Fondo EL (fondo elettrici) a cui erano iscritti i dipendenti dell’Enel; i dipendenti di aziende private che producono, trasformano, commercializzano l’energia elettrica, con almeno 15 dipendenti;

Fondo DZ (fondo dazio) a cui era iscritto il personale con rapporto di lavoro di natura privatistica, già dipendente dagli appaltatori delle imposte di consumo ovvero dai Comuni che conducevano in economia il relativo servizio di riscossione. A seguito dell’abolizione delle imposte comunali di consumo il personale, dal 1° gennaio 1973, è transitato alle dipendenze dell’amministrazione statale istituito presso il Ministero delle finanze ovvero è stato mantenuto in servizio presso i Comuni dai quali dipendeva. Sono rimasti iscritti al Fondo coloro che hanno optato per il mantenimento dell’iscrizione;

Fondo VL (fondo volo) a cui erano iscritti i lavoratori che: devono svolgere servizio prevalente a bordo dell’aeromobile; hanno un’età inferiore a 60 anni; sono iscritti agli albi e registri dell’Ente nazionale della Gente dell’aria; sono titolari di brevetto aeronautico; sono dipendenti da aziende di navigazione aerea.

I Fondi Integrativi nascono con lo scopo di integrare, in favore degli iscritti e dei loro superstiti, il trattamento dovuto dall’assicurazione generale obbligatoria. Le pensioni integrative, perciò, possono essere erogate solo in concomitanza di una pensione dell’Ago. Nello specifico si tratta di seguenti fondi:

Fondo EE (fondo esattoriali) a cui erano iscritti i dipendenti delle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette; in servizio presso le esattorie in gestione provvisoria, delegata o di stralcio; adibiti a servizi cumulativi di credito ed esattoria sempre che il rapporto di lavoro sia regolato dai contratti collettivi delle categorie esattoriali;

Fondo Gas a cui erano iscritti obbligatoriamente tutti i dipendenti delle aziende private del gas, con qualifica di impiegato od operaio;

Fondo PI (fondo dipendenti enti parastatali) a cui erano iscritti i dipendenti Inps e degli enti disciolti che hanno optato per il mantenimento dell’iscrizione al fondo interno; i dipendenti del consorzio autonomo del Porto di Genova e dell’Ente autonomo del Porto di Trieste.

Infine i Fondi esonerativi erano quelli delle banche di diritto pubblico, poi trasformati in fondi integrativi delle pensioni Inps (legge 218/1990).

 

LA RICONGIUNZIONE E IL CUMULO CONTRIBUTIVO

Quella di «sommare» i diversi periodi contributivi al fine di maturare un’unica pensione è un’esigenza da sempre avvertita dai lavoratori. Infatti, nella vita di ogni lavoratore, pubblico o privato, dipendente, autonomo, o professionista che sia il più delle volte capita di aver cambiato mestiere e funzione e quindi avere diversi periodi assicurativi in diverse gestioni. Al momento della pensione si presenta il problema di come verranno calcolati i diversi spezzoni contributivi. In alcuni casi, e per un certo periodo di tempo, è stata prevista la c.d. ricongiunzione, talvolta gratuita e in altri casi a pagamento. Ad esempio un lavoratore che per un certo periodo pagava i contributi all’Inps come impiegato, divenuto giornalista veniva iscritto automaticamente all’Inpgi. Ebbene, volendo far confluire i contributi Inps al nuovo ente di previdenza e ottenere una unica pensione come giornalista, avrebbe dovuto pagare parecchi soldi perché il trattamento pensionistico riservato ai giornalisti era più ricco. Lo stesso succedeva nell’ambito dello stesso Inps, se ad esempio un lavoratore aveva contributi come autonomo e dipendente e intendeva far confluire i contributi di lavoro autonomo tra quelli di lavoro dipendente. Per queste ragioni finiva, addirittura, che periodi brevi andavano persi.

 

Cosa è successo nel tempo.

Vediamo come la materia si è evoluta nel tempo fino ai nostri giorni.

Una legge del 1958 (la n. 322) ha consentito agli iscritti a tutte le casse per i dipendenti pubblici (erano cinque: Ctps, Cpdel, Cpug, Cpi, Cps) di trasferire i loro contributi all’Inps presso il Fpld (fondo pensione lavoratori dipendenti) qualora avessero perso il lavoro senza maturare il diritto alla pensione. Ciò per scongiurare che, oltre al lavoro, il lavoratore potesse finire per perdere anche quei contributi utili alla pensione, qualora si fosse rioccupato nel settore privato. Questa opportunità si chiama(va) «costituzione della posizione contributiva» è stata abrogata dal 31 luglio 2010 e resuscitata, per alcuni lavoratori, dal 1° gennaio 2013.

Nel 1979 un’altra legge (la n. 29) ha consentito, a domanda degli interessati, di unificare (di «ricongiungere») i contributi versati in diverse gestioni (Inps, Inpdap, Cpi, Cps, Cpdel, Cpug ecc.) presso un’unica gestione allo scopo di ottenere un’unica pensione. Per esempio con tale opportunità l’impiegato comunale (iscritto a Cpdel) che successivamente si sia occupato in un’industria privata (con iscrizione all’Inps) ha potuto trasferire (ricongiungere) all’Inps i contributi che aveva versato a Cpdel così da maturare il diritto e ottenere dall’Inps la liquidazione di un’unica pensione. Questa facoltà, che si chiama «ricongiunzione», era gratuita per i lavoratori dipendenti e a pagamento (ossia onerosa) per quelli autonomi che dovevano versare il 50% del costo dell’operazione; altri lavoratori, cioè quelli a progetto, le co.co.pro., le partite Iva, in genere gli iscritti alla gestione separata Inps, non ne hanno mai goduto. Questa opportunità dal 31 luglio 2010 è divenuta onerosa per tutti i lavoratori, sia per i dipendenti che per gli autonomi.

Nel 1990 un’altra legge (la n. 45) ha disciplinato una simile facoltà di unificazione di tutti i contributi (la ricongiunzione) a favore dei liberi professionisti iscritti alle relative casse private e privatizzate. La facoltà è onerosa, dovendo i professionisti pagare il 100% del costo dell’operazione.

Nel 2006 un decreto legislativo (dlgs n. 42) ha consentito a tutti i lavoratori, di qualunque cassa/ente previdenziale o settore di appartenenza (Inps, Inpdap, casse professionali ecc.), di poter cumulare i diversi contributi versati in diverse casse al fine di maturare il diritto alla pensione, composta dalla somma di singoli spezzoni anche se dal punto di vista pratico l’assegno (unico) viene corrisposto dall’Inps. Questa facoltà si chiama «totalizzazione» (vedi capitolo seguente), è gratuita, e ha la particolarità di calcolare la pensione esclusivamente con la regola contributiva, anche laddove il richiedente vanti periodi di lavoro che darebbero diritto al calcolo della pensione con la regola retributiva.

Alcune di queste regole, come detto, sono state stravolte nel 2010 quando, nell’ambito delle misure anticrisi viene emanato il dl n. 78/2010 (stabilizzazione conti pubblici) il quale in sede di conversione nella legge n. 122 del 30 luglio 2010 si arricchisce, tra l’altro, di due norme, entrambe in vigore dal 31 luglio 2010: la prima (comma 12-septies dell’art. 12) uniforma la disciplina delle «ricongiunzioni» con la conseguenza di prevedere l’onerosità per tutti i lavoratori, quindi anche per i lavoratori dipendenti (sono quelli maggiormente colpiti dalla norma) per i quali invece era stata fino ad allora gratuita; la seconda (comma 12-undecies dell’art. 12 che abroga la legge n. 322/1958) cancella la facoltà di ottenere gratuitamente la «costituzione della posizione contributiva» (il prototipo della ricongiunzione gratuita) presso l’Inps (interessa i dipendenti di una certa età). Di punto in bianco, insomma, si è stabilito che, chi voglia fruire dell’unificazione dei contributi versati in diverse gestioni, dipendente o autonomo che sia, deve pagarsi quel trasferimento di contributi. La nuova regola penalizza e improvvisamente quei lavoratori (soprattutto pubblici) che, da un giorno all’altro, si sono ritrovati a non avere più l’opportunità di andare in pensione unificando gratuitamente i contributi versati in diversi enti previdenziali. Comincia il coro delle lamentele (sindacati, associazioni ecc.) e alla fine il governo (stiamo nel 2012) raggiunge come al solito un compromesso: non si torna del tutto indietro, ma ad alcuni lavoratori viene riaperta la vecchia strada (i pochi del vecchio sistema pubblico) e ad altri viene lanciato il salvagente della nuova possibilità cosiddetta di «cumulo contributivo». Con questa nuova opportunità, in pratica, i lavoratori hanno nuovamente la facoltà di cumulare gratuitamente i diversi periodi di contribuzione (privato e pubblico) e conservano pure la chance di avere la pensione calcolata secondo la regola retributiva ove ne ricorrano i presupposti. Dove sta dunque la novità? La novità è questa: il cumulo, a differenza della ricongiunzione, offre una sorte di «totalizzazione retributiva», cioè (ecco la differenza rispetto al passato) dà diritto alla liquidazione di una pensione unica (liquidata dall’Inps) come il risultato di tanti spezzoni di pensione, singolarmente determinati, quanti sono i periodi di contribuzione «cumulati». Con la ricongiunzione, invece, si otteneva la liquidazione di un’unica e sola pensione quale risultato di un unico calcolo operato sulla somma di tutti i singoli periodi di contribuzione.

Il «compromesso» finisce nella legge di Stabilità per il 2013 la quale, in particolare, ha:

ripristinato la costituzione della posizione assicurativa ex legge n. 322/1958 (punto A);

previsto la facoltà di recesso dalla ricongiunzione eventualmente richiesta ex legge n. 29/1979 divenuta onerosa, come detto, dal 31 luglio 2010 (punto B); il recesso era possibile farlo entro il 31 dicembre 2013;

introdotto la nuova facoltà del «cumulo contributivo», che consente di sommare diversi periodi di contributi versati in diverse gestioni per conseguire la pensione (vecchiaia, anzianità, inabilità e superstiti);

previsto la facoltà di rinuncia alla domanda di pensione con la totalizzazione contributiva, eventualmente richiesta ex dlgs n. 42/2006 (punto D), a chi intenda avvalersi del nuovo cumulo contributivo.

 

Il nuovo cumulo contributivo.

La nuova facoltà si rivolge praticamente a tutti i lavoratori: dipendenti e autonomi, compresi gli iscritti alla gestione separata, con l’unica eccezione degli iscritti alle casse private e privatizzate (le casse dei liberi professionisti). Sul punto l’Inps ha precisato che la presenza di periodi di contribuzione presso una cassa professionale (come detto esclusa dalla facoltà) non inibisce al lavoratore la possibilità del cumulo che, in tal caso, potrà richiedere il cumulo escludendo i periodi riferiti alla cassa professionale. Per esempio, nel caso in cui un lavoratore sia titolare di più periodi di contribuzione uno nella gestione separata, un altro nell’ex Inpdap, un altro nell’ex Enpals e un altro ancora in una cassa professionale, il cumulo potrà riguardare tutti i periodi di contribuzione ad esclusione di quelli riferibili alla cassa professionale.

La facoltà di cumulo, inoltre, può essere esercitata a condizione che il richiedente non sia già titolare di pensione e non abbia maturato i requisiti per il diritto alla pensione in una delle gestioni interessate dal cumulo. Ancora la facoltà è esercitabile a condizione di riguardare «tutti e per intero» i periodi contributivi che risultano nelle gestioni assicurative coinvolte nel cumulo (il lavoratore, in altre parole, non può per esempio chiedere il cumulo di un solo anno dei cinque che ha accreditati all’Enpals), a patto che non siano coincidenti (se per l’anno 1980 risultano versati contributi in più gestioni, il cumulo può tenerne conto una sola volta: tale anno, cioè, non avrà valore doppio).

La facoltà del nuovo cumulo può essere esercitata per conseguire:

la pensione di vecchiaia;

la pensione di inabilità;

la pensione ai superstiti.

Il diritto alla pensione di vecchiaia con il cumulo si ottiene maturando i requisiti più elevati (età e contributi) tra quelli previsti dagli ordinamenti delle gestioni previdenziali coinvolte nel cumulo. Per esempio si tratterà dell’età di 66 anni e 3 mesi e di 20 anni almeno di contributi (nell’anno 2015) se interessato è un lavoratore con periodi contributivi versati nel settore pubblico. La decorrenza della pensione è fissata al giorno 1 del mese successivo a quello di maturazione dei requisiti per il diritto ovvero, su richiesta dell’interessato, al giorno 1 del mese successivo a quello nel quale è presentata la domanda.

Per il diritto alla pensione di inabilità tramite il cumulo (solo pensione d’inabilità: l’Inps evidenzia che non è stata invece prevista analoga possibilità per l’assegno di invalidità) valgono gli ordinari requisiti. Perciò servono almeno cinque anni di contributi almeno tre dei quali pagati nel quinquennio precedente la domanda di pensione; inoltre, è necessaria la presenza di tutti gli altri requisiti (legge n. 222/1984) tra cui l’impossibilità assoluta a svolgere qualsiasi attività lavorativa e la cessazione dell’attività lavorativa. La decorrenza della pensione di inabilità dipende dalle regole vigenti nella gestione previdenziale in cui risulta iscritto il lavoratore al momento del verificarsi dello stato inabilitante.

Il diritto alla pensione ai superstiti con il cumulo si ottiene in presenza dei requisiti previsti dalla gestione previdenziale presso cui il lavoratore era iscritto al momento della morte (novità in vigore dal 1° gennaio 2013). La decorrenza della pensione ai superstiti è fissata al giorno 1 del mese successivo a quello durante il quale è avvenuto il decesso del lavoratore. Il nuovo cumulo, come più volte detto, è una facoltà riconosciuta ai lavoratori al fine di conseguire una pensione (di vecchiaia o di inabilità o ai superstiti). La pensione sarà «unica» (cioè pagata in un solo assegno) quale somma di tanti spezzoni di pensione ciascuno determinato dalle diverse gestioni previdenziali coinvolte nel cumulo (calcolo c.d. «pro quota»). La determinazione di ogni singolo spezzone di pensione avviene secondo le regole di calcolo (retributivo o contributivo) applicabili in base all’anzianità contributiva del lavoratore complessivamente considerata; pertanto, se al 31 dicembre 1995 il lavoratore consegue «complessivamente» un’anzianità contributiva di 15 anni almeno (considerando tutti i diversi periodi contributivi di tutte le diverse gestioni interessate dal cumulo), i singoli spezzoni di pensione saranno tutti calcolati con la regola «retributiva»; in caso contrario si applicherà la regola «contributiva» o «mista» (retributiva fino al 31 dicembre 1995 e contributiva successivamente). Resta fermo che, per i periodi successivi al 31 dicembre 2011, vale sempre e soltanto la regola «contributiva».

 

LA TOTALIZZAZIONE DEI CONTRIBUTI PER LA PENSIONE

La totalizzazione consente di acquisire diritto a un’unica pensione di vecchiaia, di anzianità, di inabilità o indiretta a quei lavoratori (e/o eventualmente loro superstiti) che hanno versato contributi in diverse casse, gestioni o fondi previdenziali e che altrimenti non avrebbero modo di utilizzare in tutto la contribuzione versata. La totalizzazione può essere chiesta da tutti i lavoratori: dipendenti, autonomi, collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto e liberi professionisti. Di questi sono maggiormente interessati professionisti e lavoratori iscritti alla gestione separata Inps, i cui contributi non possono essere ricongiunti ad altra cassa o fondo di previdenza. La totalizzazione è completamente gratuita (cioè non comporta spese a carico del lavoratore che ne fa richiesta). La pensione, tuttavia, sarà liquidata esclusivamente col sistema contributivo, anche se in presenza di spezzoni «retributivi».

Come funziona

Con la totalizzazione si possono cumulare i periodi, non coincidenti, di contribuzione versati nell’assicurazione generale obbligatoria, in una delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché in una delle altre forme pensionistiche obbligatorie. La totalizzazione deve essere effettuata per tutti i periodi assicurativi e non solo per parte di essi.

Nello specifico possono fare richiesta di totalizzazione gli iscritti:

a due o più forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità la vecchiaia e i superstiti (dipendenti, autonomi ecc.);

alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell’assicurazione generale obbligatoria;

alle altre forme pensionistiche previste dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 (si veda tabella);

alle forme pensionistiche dei liberi professionisti, iscritti agli appositi albi o elenchi, previste dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 (si veda tabella);

ai lavoratori iscritti alla gestione separata Inps;

agli iscritti al Fondo di previdenza per il clero secolare e per i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica.

La totalizzazione può essere richiesta dai superstiti del lavoratore assicurato anche se deceduto prima del compimento dell’età pensionabile. Inoltre possono optare per la totalizzazione anche i lavoratori che, in data anteriore al 5 aprile 2003, hanno presentato domanda di ricongiunzione (a pagamento) dei periodi contributivi (ex lege 7 febbraio 1979, n. 29) e non hanno ancora concluso il relativo procedimento con il pagamento integrale della rate. In tal caso, a seguito di esplicita richiesta dell’interessato, la competente gestione previdenziale deve procedere alla restituzione degli importi già versati a titolo di ricongiunzione, maggiorati degli interessi legali.

Pensione di vecchiaia

Spetta a coloro che possono vantare i seguenti requisiti: 65 anni e tre mesi e 20 anni di contribuzione. Se la domanda di pensione è presentata successivamente al decorso della c.d. finestra (18 mesi), la decorrenza della pensione è fissata comunque al primo giorno del mese successivo il diciottesimo mese, fatta salva la possibilità di richiedere la decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda (occorre precisarlo in domanda).

Pensione di anzianità

Spetta a coloro che possono vantare i seguenti requisiti: 40 anni e 3 mesi di contributi. Se la domanda di pensione è presentata successivamente al decorso della c.d. finestra (21 mesi), la decorrenza della pensione è fissata è fissata al primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Pensione di inabilità

Spetta a chi si trovi nella condizione di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa e ha maturato, per effetto del computo delle diverse anzianità contributive, i requisiti di accesso al trattamento della gestione pensionistica in cui è iscritto al momento del verificarsi dello stato di inabilità. Il diritto alla pensione decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, se risultano perfezionati il requisito sanitario e tutti gli altri richiesti.

Pensione indiretta

Spetta al familiare superstite, avente diritto, per i contributi versati dal lavoratore de cuius, ancorché deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione, qualora sussistano le seguenti condizioni:

decesso è avvenuto in data successiva al 2 marzo 2006;

possesso dei requisiti di contribuzione richiesti dalla gestione a cui era iscritto il lavoratore de cuius.

Il diritto alla pensione decorre dal 1° giorno del mese successivo al decesso.

La domanda di pensione

La domanda di pensione in totalizzazione va presentata presso l’Ente che gestisce l’ultima forma previdenziale a cui è iscritto ovvero è stato iscritto il lavoratore. Se al momento della domanda il richiedente dovesse essere iscritto a più gestioni, ha la facoltà di scegliere la gestione presso cui presentare la domanda, che, nel caso di pensione indiretta o di inabilità, risulterà quella di riferimento per la verifica del diritto alle predette prestazioni in totalizzazione. Le domande di reversibilità di pensioni dirette in totalizzazione vanno sempre presentate all’Inps.

Il pagamento della pensione

Il pagamento della pensione in totalizzazione è sempre effettuato dall’Inps, anche nei casi in cui non è interessato alla liquidazione di alcuna quota propria.

GLI ENTI PREVIDENZIALI PRIVATIZZATI (1)

Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense

Istituto nazionale di previdenza e assistenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola» (INPGI – Gestione principale)

Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari (ENPAV)

Ente nazionale di previdenza e assistenza medici e degli odontoiatri (ENPAM)

Cassa nazionale di previdenza e assistenza per gli ingegneri e architetti liberi professionisti (INARCASSA)

Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti (ENPAF)

Ente nazionale di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro (ENPACL)

Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti

Cassa italiana di previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti

Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali

Cassa nazionale del notariato

Opera nazionale assistenza orfani sanitari italiani (ONAOSI)

Ente nazionale di assistenza degli agenti e rappresentanti di commercio (Fondazione ENASARCO)

Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura (ENPAIA – gestione principale)

Fondo agenti spedizionieri e corrieri (FASC)

(1) ex dlgs n. 509 del 30 giugno 1994

ENTI PRIVATI DI PREVIDENZA OBBLIGATORIA DEI LIBERI PROFESSIONISTI (1)

Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei biologi (ENPAB)Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica (ENPAPI)Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi (ENPAP)Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura (ENPAIA – Gestione separata periti agrari e gestione separata per gli agrotecnici)Ente nazionale di previdenza ed assistenza periti industriali e dei periti industriali laureati (EPPI)Istituto nazionale di previdenza ed assistenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola» (INPGI – Gestione separata)Ente di previdenza e assistenza pluricategoriale degli attuari, dei chimici, dei dottori agronomi e dei dottori forestali, dei geologi (EPAP)

(1) ex dlgs n. 103 del 10 febbraio 1996

 

IL Pin PER L’ACCESSO AI SERVIZI DELL’INPS

Come per tutti i servizi telematici, anche per accedere alla simulazione della propria pensione è necessario essere dotati di Pin.

Il Pin (significa Personal identification number) è il codice identificativo personale che l’Inps rilascia ai cittadini, al fine di consentire loro di accedere ai servizi online fruibili dal sito web (www.inps.it) in base alle caratteristiche anagrafiche dell’utente e ad altri dati presenti negli archivi. Ad esempio, un pensionato non può accedere ai servizi dedicati ai lavoratori oppure un iscritto alla gestione privata non può accedere ai servizi riservati agli iscritti alla Gestione dipendenti pubblici.

Pin ordinario e Pin dispositivo.

Il Pin può essere di due tipi:

ordinario: per consultare i dati della propria posizione contributiva o alla propria pensione;

dispositivo: per richiedere le prestazioni e i benefici economici ai quali si ha diritto.

Il Pin dispositivo è stato istituito per garantire maggiore sicurezza sull’identità del richiedente: per ottenerlo il cittadino deve inviare online o via fax copia del proprio documento di identità o recarsi personalmente presso una sede Inps.

Attenzione. Il cittadino può inoltrare una domanda di prestazione anche con il Pin ordinario, al fine di bloccare l’eventuale decorrenza dei termini. La domanda sarà lavorata non appena l’utente avrà convertito il Pin ordinario in Pin dispositivo.

Il Pin iniziale è composto da 16 caratteri. Al primo accesso sul sito internet con tale Pin, una procedura guidata assegna all’utente un Pin di 8 caratteri, con cui accedere successivamente ai servizi.

Come si richiede il Pin.

Il Pin si può richiedere:

presso le sedi Inps (in tal caso il Pin sarà direttamente di tipo dispositivo);

online, attraverso la procedura di richiesta Pin;

tramite Contact center Inps chiamando il numero verde 803 164 gratuito da rete fissa; per le chiamate da telefoni cellulari è disponibile il numero 06 164164, a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico.

Le sedi Inps rilasciano immediatamente il Pin dispositivo: l’utente compila e consegna allo sportello il modulo di richiesta, presentando un documento d’identità valido. Invece il Pin che viene ottenuto online o tramite il Contact center è di tipo ordinario. Attenzione. Si ripete che per richiedere prestazioni e benefici economici occorre dunque convertire il Pin ordinario in dispositivo.

Scadenza del Pin.

Il Pin assegnato ai cittadini scade ogni sei mesi, mentre il Pin assegnato agli intermediari istituzionali scade ogni tre mesi. Al momento dell’accesso il sistema verifica se il Pin è scaduto. In tal caso, una procedura guidata fornisce automaticamente un nuovo Pin che dà accesso agli stessi servizi del precedente.

Richiedere il Pin attraverso il sito.

La procedura online per la richiesta del Pin permette di ottenere il Pin ordinario. Occorre inserire il codice fiscale, i dati anagrafici, l’indirizzo di residenza, un numero di telefono per essere rintracciati dal Contact center in caso si abbia bisogno di assistenza e, soprattutto, i recapiti cui inviare il Pin. L’Inps consiglia di inserire almeno due contatti tra cellulare, email e posta elettronica certificata (Pec), per poter utilizzare in caso di smarrimen