Nell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, l’azione di regresso dell’INAIL nei confronti del datore di lavoro può essere esercitata nel termine triennale di prescrizione, che, ove non sia stato iniziato alcun procedimento penale, decorre dal momento di liquidazione dell’indennizzo al danneggiato, ovvero, in caso di rendita, dalla data di costituzione della stessa.

Ritiene il Collegio che, nella specie, occorre partire dalle medesime considerazioni di base svolte da Cass. n. 20736/2007, e cioè dal rilievo del venir meno della coerenza fra gli artt. 10 e 11, da una parte, e l’art. 112, dall’altra, a seguito delle pronunce della Corte Costituzionale e dei mutamenti del regime processuale penale e civile, che si riassumono nella abolizione della cosiddetta pregiudiziale penale, con la conseguente connessione, dell’azione di regresso dell’INAIL, soltanto all’astratta previsione legale quale reato del fatto causativo dell’infortunio.

Ciò posto, anche nel caso della mancata instaurazione del procedimento penale, dovendo parimenti colmarsi una lacuna nel sistema, come sopra creatosi a seguito delle pronunce della Corte Costituzionale e dei mutamenti processuali evidenziati, il termine non può che ritenersi di prescrizione, stante il principio di stretta interpretazione delle previsioni legislative di decadenza, con la conseguenza che il detto termine deve ritenersi suscettibile di interruzione in base ai principi generali. Del resto, essendo quantomeno dubbia, nella specie, la natura del termine, deve ritenersi che, in ogni caso, vada preferita la tesi della prescrizione, che rende meno difficile l’esercizio, anche in via giudiziale, del diritto di regresso dell’istituto.

Per quanto riguarda, poi, la individuazione del dies a quo, in primo luogo il Collegio ritiene che non può darsi seguito all’indirizzo (v. Cass. n. 10950/2000 cit.) secondo cui, in caso di mancato inizio del procedimento penale, il termine triennale decorra dal giorno in cui l’Istituto ha richiesto il risarcimento all’assicurato o ha promosso contro di questo l’azione; in tal modo, infatti, la decorrenza della prescrizione sarebbe affidata all’iniziativa del creditore, onerato della prescrizione, ed il credito potrebbe divenire, in ipotesi, in sostanza anche imprescrittibile.

D’altra parte appare difficile inquadrare la speciale azione di regresso dell’INAIL (che non può dirsi terzo) nell’ipotesi prevista dall’art. 2952 c.c., comma 3, che prevede che nell’assicurazione della responsabilità civile il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’assicurato o ha promosso contro di questo l’azione.

Nel quadro delineato, infatti, deve ritenersi che l’INAIL ben può agire in regresso anche prima che il reato sia estinto, per cui, nel contempo, ben può decorrere il termine di prescrizione, fin da quando il diritto di regresso può essere fatto valere, in base al principio generale di cui all’art. 2935 c.c..

Del resto l’argomento secondo cui il sistema speciale dei rapporti tra giudizio penale e giudizio civile previsto dal T.U. del 1965 e dalle sentenze della Corte Costituzionale sarebbe fondamentalmente rimasto tale non appare sostenibile.

L’INAIL, con l’azione di regresso prevista dal D.P.R. n. 1124, artt. 10 ed 11 cit., agendo contro il datore di lavoro dell’assicurato infortunato, fa valere in giudizio un diritto proprio, nascente direttamente dal rapporto assicurativo, spiegando un’azione nei confronti del datore di lavoro, che ha violato la normativa sulla sicurezza sui lavoro, in qualche misura assimilabile ad un’azione di risarcimento danni promossa dall’infortunato, tanto che il diritto viene esercitato entro i limiti del complessivo danno civilistico ed è funzionalizzato a sanzionare il datore di lavoro, consentendo contestualmente all’Istituto assicuratore di recuperare quanto corrisposto al danneggiato.

Pertanto, il diritto dell’INAIL al recupero di quanto erogato al danneggiato deve agganciarsi, per la certezza dei rapporti giuridici, alla liquidazione dell’indennizzo assicurativo che costituisce il fatto certo e costitutivo del diritto a svolgere, nel termine previsto, l’azione di regresso.

Cassazione civile sez. un., 16/03/2015 n. 5160