Il danno non patrimoniale, risarcibile ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (cosiddetto codice della privacy), pur determinato da una lesione del diritto fondamentale alla protezione dei dati personali tutelato dagli artt. 2 e 21 Cost. e dall’art. 8 della CEDU, non si sottrae alla verifica della “gravità della lesione” e della “serietà del danno” (quale perdita di natura personale effettivamente patita dall’interessato), in quanto anche per tale diritto opera il bilanciamento con il principio di solidarietà ex art. 2 Cost., di cui il principio di tolleranza della lesione minima è intrinseco precipitato, sicché determina una lesione ingiustificabile del diritto, non la mera violazione delle prescrizioni poste dall’art. 11 del codice della privacy ma solo quella che ne offenda in modo sensibile la sua portata effettiva

Quanto al problema del trattamento dei dati si deve poi rilevare che, ai sensi della l. 990/1969 sull’assicurazione obbligatoria, il proprietario di un veicolo è tenuto a esporre sul mezzo il contrassegno contenente tutti gli estremi assicurativi del veicolo stesso, del titolare del contratto e della società assicuratrice.

Pertanto, ai sensi dell’art. 24, lettera c) della l. 169/2003, è lecito effettuare il trattamento, senza il consenso dell’interessato, di dati personali provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque; da tanto deriva, nella fattispecie in esame, l’inesistenza di un illecito trattamento di dati personali e anche l’assenza di una più generale violazione del principio costituzionale del riservatezza; in altri termini, non vi è stato trattamento di dati personali, ma semplice comunicazione di dati che sono serviti soltanto alla legittima identificazione della controparte.
Corte di Cassazione, sez. III Civile, 3 marzo 2015 n. 4231