Nel risarcimento per morte di un congiunto a seguito di un incidente stradale, l’ipotesi della compensatio lucri cum damno non si configura quando, a seguito della morte della persona offesa, ai congiunti superstiti aventi diritto al risarcimento del danno venga concessa un pensione di reversibilità, giacché tale erogazione si fonda su un titolo diverso rispetto all’atto illecito.

Cassazione civile  sez. III, sentenza del 10 marzo 2014 n. 5504